La Corte di Giustizia chiarisce il concetto di parodia in relazione al diritto d’autore

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Alla Corte è stata richiesta una pronuncia pregiudiziale nell’ambito di una controversia che oppone il sig. Deckmyn e il Vrijheidsfonds VZW, associazione senza scopo di lucro, a diversi eredi del sig. Vandersteen, autore dei fumetti Suske en Wiske, nonché ai titolari dei diritti connessi a tali opere , in merito alla distribuzione da parte del sig. Deckmyn di un calendario in cui è stato riprodotto un disegno somigliante ad un altro che figura sulla copertina di uno degli album della serie Suske en Wiske.  Questa l’interpretazione della Corte di Giustizia. L’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che la parodia ha come caratteristiche essenziali, da un lato, quella di evocare un’opera esistente, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest’ultima, e, dall’altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio. La nozione , ai sensi di detta disposizione, non è soggetta a condizioni in base alle quali la parodia dovrebbe mostrare un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all’opera originale parodiata. Dovrebbe poter essere ragionevolmente attribuita ad una persona diversa dall’autore stesso dell’opera originale, dovrebbe essere incentrata proprio sull’opera originale o dovrebbe indicare la fonte dell’opera parodiata. Ciò premesso, l’applicazione, in una situazione concreta, dell’eccezione per parodia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, deve rispettare un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi e i diritti delle persone indicate agli articoli 2 e 3 di tale direttiva e, dall’altro, la libertà di espressione dell’utente di un’opera protetta, il quale si avvalga dell’eccezione per parodia ai sensi del citato articolo 5, paragrafo 3, lettera k). Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, se – partendo dal presupposto che il disegno di cui al procedimento principale presenti le suddette caratteristiche essenziali della parodia – l’applicazione dell’eccezione per parodia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, rispetti tale giusto equilibrio. Link alla sentenza:

http://circolari.editoria.tv/?p=24919

Giannandrea Contieri

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