Inpgi e decreti ingiuntivi. Sentenza Cassazione Civile sezione VI del 3 novembre 2015, n. 22437

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“Con sentenza n. 6505/2011 depositata in data 12 gennaio 2012, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale della stessa sede, rigettava il ricorso proposto da A. M.F. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’INPGI ed avente ad oggetto il pagamento di contributi per l’importo di Euro 3.460,63 relativi all’anno 1996. Riteneva la Corte territoriale (richiamando il precedente di questa Corte n. 18698 del 6/9/2007) che non fosse maturata alcuna prescrizione considerato che solo in data 6/10/2003 la A. aveva comunicato all’Istituto che il reddito dichiarato nel mod. n. 440/97 riguardava attività autonoma di lavoro giornalistico e che il termine di prescrizione, decorrente da tale data, era stato interrotto con lettera raccomandata del 30/9/2004.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.M. F. affidato a due motivi.
L’INPGI ha resistito con controricorso.
Equitalia Sud S.p.A. è rimasta solo intimata.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto: D.Lgs. n. 509 del 1994, – L. n. 335 del 1995 – D.Lgs. n. 103 del 1996 – D.I. 21 maggio 2007, art. 6, comma 5, art. 7, commi 1 e 2, art. 9, art. 10, commi 1 e 4 e art. 2935 c.c.. Si duole della ritenuta decorrenza del termine di prescrizione dalla comunicazione da parte della giornalista del reddito di lavoro autonomo relativo all’anno in contestazione rilevando che l’INPGI, avendo natura pubblica, può, a termini di Regolamento, in ogni tempo avvalersi della conoscenza degli imponibili comunque legittimamente acquisita, specie in caso di omesso invio da parte dell’iscritto della dichiarazione annuale nei tempi indicati. Evidenzia che ai sensi dell’art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e che nella specie, l’Istituto sin dal 30 luglio 1997 (data di scadenza dei termini per l’invio della dichiarazione annuale) poteva aver contezza dell’inadempimento.
Con il secondo motivo la ricorrente censura l’applicazione delle sanzioni ai sensi del D.I. 21 maggio 2007, artt. 10 e 9. Rileva che tale applicazione deriva da un inadempimento riferibile alla data del 30 luglio 1997 e, pertanto, ampiamente prescritto.
Il primo motivo è manifestamente infondato, con assorbimento del secondo.

La Sentenza

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