Con l’approssimarsi delle ferie estive, in una nota, la Fnsi ricorda ai Comitati di redazione che in nessun caso è possibile sostituire giornalisti assenti per ferie con praticanti o studenti in stage formativi.
Prima di tutto, si ricorda, che con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa 7 giugno 1993, le aziende editoriali si sono impegnate a preferire, nell’effettuazione di stage redazionali, gli allievi delle scuole riconosciute dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. A tal proposito i Cdr devono chiedere alle rispettive aziende di essere messi tempestivamente a conoscenza (art.34) sul numero, i nomi, i tempi e le scuole di provenienza degli stagisti.
Si sottolinea, poi, che l’effettuazione degli stage non comporta l’instaurazione di alcun rapporto giuridico tra l’azienda e l’allievo. Di conseguenza lo stagista, non essendo a nessun effetto un lavoratore, né subordinato né autonomo, non può svolgere alcuna attività lavorativa utilizzabile nella produzione del giornale. Lo stagista, dunque, è presente in azienda esclusivamente per lo svolgimento di una fase di apprendimento pratico: non può, quindi, se non in termini di mera simulazione, essere inviato a seguire avvenimenti, né titolare, né impaginare, né scrivere articoli destinati alla pubblicazione, né può operare al desk, né può essere accreditato quale rappresentante della redazione a conferenze stampa o manifestazioni pubbliche.
La violazione di questi limiti determina una violazione di norme imperative di legge e l’automatica trasformazione del rapporto di stage in rapporto di lavoro subordinato.
I predetti limiti devono trovare applicazione anche nei confronti di soggetti presenti in azienda per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento (così come previsti dalla legge n. 196/1997 ed dal decreto ministeriale n.142/1998). Questi devono essere regolati da specifici accordi sottoscritti tra le aziende interessate e gli istituti universitari e/o le agenzie per l’impiego.
Premessa l’impossibilità di sostituire personale giornalistico in ferie con stagisti e tirocinanti, si ricorda che l’art.3 del vigente Cnlg prevede la possibilità, per le aziende, di stipulare contratti a termine, per sostituire giornalisti assenti per ferie. Si tratta di una possibilità utilizzabile dalle strutture aziendali e territoriali per favorire il riassorbimento, sia pur temporaneo, dei colleghi disoccupati.
Fabiana Cammarano
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