Con sentenza del 17 luglio 2009 il Consiglio di Stato ha stabilito che è illegittimo il d.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294, nella parte in cui esclude dal beneficio delle tariffe postali agevolate i giornali per i quali i relativi abbonamenti sono stati stipulati a titolo oneroso in misura inferiore al 60% del totale, in quanto privo di copertura normativa primaria atteso che l’art. 13 quinquies d.l. 25 ottobre 2002 n. 236, che ha affidato a un d.P.C.M. il compito di individuare i destinatari del beneficio e i relativi prodotti editoriali, è stato introdotto con la legge di conversione 27 dicembre 2002 n. 284, che è successiva all’impugnato d.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294.
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