IL TRIBUNALE DI CATANIA SI PRONUNCIA SUI CONTRIBUTI PER LE TESTATE ONLINE

0
647

Secondo il Tribunale per il Riesame di Catania (Trib. Catania, V Sez. pen.,
30/06/2008), le disposizioni della legge 62/2001 sull’editoria, la quale
fornisce la nozione di “prodotto editoriale”, vanno riferite ai soli “giornali
on-line” o comunque ai siti qualificabili quale “testata giornalistica” ove
l’informazione, quale interesse generale della collettività, è espressione del
diritto di cronaca e di critica come ulteriore accezione della libertà di
espressione sancita al primo comma dell’art. 21 della Costituzione

“ed il fatto che vi siano elementi di sovrapponibilità tra talune pubblicazioni
a stampa e determinati siti web, ciò non significa che qualsiasi ‘pagina web’
possa analogicamente fruire delle guarentigie di cui gode ‘la stampa cartacea’
solo perché Internet è per sua natura veicolo di ‘informazioni’ (o meglio
strumento di comunicazione), giacché non tutti i ‘dati’ immessi sulla rete hanno
di per sé ‘natura informativa’”.

Con la conseguenza, prosegue il Tribunale, anche alla luce della ratio legis
sottesa alla legge 62/2001 ed a quella sulla stampa, che non può ritenersi, sic
et simpliciter, una equiparazione della “diffusione telematica di notizie” alla
“stampa”.

Ciò posto, afferma il Tribunale di Catania, le pagine web qualificabili come
“forum”, ossia come aree di discussione in seno alle quali qualunque utente è
libero di esprimere il proprio pensiero senza necessariamente offrire
“informazione”, costituiscono solo una “modalità” (pagina elettronica) di
espressione della libertà di manifestazione del pensiero sancita al primo comma
dell’art. 21 Cost.

In altre parole, il Tribunale non ritiene che le espressioni contenute nei forum
aperti su un sito web costituiscano manifestazione della “libertà di stampa” in
conseguenza del mezzo di diffusione utilizzato per veicolare le proprie opinioni
e, pertanto, il fondamento della non sequestrabilità della “stampa” ricavabile
dai commi 3 e 4 dell’art. 21 Cost. non risulterebbe applicabile in relazione ai
forum on-line.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome