IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE GIUDICHERÀ SPA E SRL IN TUTTA ITALIA

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Garantire una maggiore tutela giudiziaria alle imprese attraverso la sinergia tra il nascente Tribunale delle imprese e il Sistema camerale regionale. Dal 20 settembre hanno preso il via i Tribunali specializzati delle imprese, enti istituiti dal decreto liberalizzazioni (Dl legge n. 1 conv. con Legge n. 27/2012).

Le nuove cause introdotte in alcune delle tipologie più tipiche del diritto societario saranno trattate da sezioni specializzate che si occuperanno di tutti i procedimenti relativi al mondo imprenditoriale, istituite presso ogni tribunale e corte d’appello con sede nei capoluoghi di regione. Uniche eccezioni la Lombardia (che prevede un ulteriore ufficio a Brescia), la Sicilia (con Catania che affiancherà Palermo) e la Valle d’Aosta (che graviterà su Torino).

La novità in tema di giustizia societaria è stata fortemente voluta dal ministro della Giustizia Paola Severino e nei primi mesi di rodaggio ha visto protagonista la questione degli organici, che ha coinvolto nelle operazioni il Csm, in prima linea per garantire un turnover di magistrati senza sforare le disposizioni di legge. Milioni saranno i soggetti toccati dal nuovo ente giudiziario, tra i quali figurano tanto le Spa quanto le Srl, le quali avranno così un nuovo interlocutore nelle vertenze inerenti brevetti, diritti d’autore, marchi e diritto più genericamente societario.

Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso l’obiettivo di correggere alcuni elementi di incertezza rappresentati dalla durata dei contenziosi giudiziari che sempre più spesso compromettono la concorrenza nei mercati. Il nuovo Tribunale delle imprese assicurerà una giustizia civile più veloce, rapida ed efficiente e una riduzione delle controversie grazie alla presenza di un giudice specializzato in materia di:

• Proprietà industriale;

• Diritto d’autore;

• Tutela della concorrenza e del mercato;

• Violazione della normativa antitrust dell’Ue;

• Rapporti societari;

• Trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o diritti ad esse inerenti;

• Patti parasociali, anche diversi da quelli stabiliti dall’art. 2341-bis del codice civile;
• Azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

• Rapporti ex art. 2359, 1° comma, n. 3 (società sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa); art. 2497-septies (società che esercitano attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole di loro statuti) e art. 2545-septies c.c. (gruppo cooperativo paritetico);

• Contratti pubblici di appalti di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria della quali sia parte una società tra quelle sopra evidenziate, o quando questa partecipa al consorzio o raggruppamento temporaneo di imprese cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario;

• Controversie relative a cause o procedimenti connessi a quelli sopra individuati;

La nuova struttura dedicata alle imprese sembra dunque venire incontro alle esigenze degli operatori economici e mira finalmente a un sensibile taglio dei tempi di controversie in materia economica indispensabile per la modernizzazione dell’intero sistema giudiziario.
Manuela Montella

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