IL GOVERNO CHIUDE LA PORTA IN FACCIA ALLA COOPERATIVA “I ROMANISTI”

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Ecco la risposta del Governo all’interrogazine parlamentare:
5-01094 Ciocchetti: Diritto della società cooperativa «I Romanisti» a percepire sin dal 2007 i contributi ex legge 250/1990.
TESTO DELLA RISPOSTA
In relazione all’atto di sindacato ispettivo presentato dalla SV. On. Le, si fa presente quanto segue.
La testata quotidiana Il Romanista è pubblicata a decorrere dal 10 settembre 2004 dalla società I Romanisti srl, costituita in data 29 luglio 2004 e detenuta al 51 per cento dalla società cooperativa «Giornalisti Romanisti».
Tale assetto societario è stato scelto dall’impresa al fine di accedere ai contributi statali all’editoria in conformità alla normativa all’epoca vigente (articolo 3, comma 2-bis, della legge n. 250 del 7 agosto 1990), che permetteva l’accesso ai contributi «alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali», dopo aver maturato almeno tre anni di edizione della testata.
Il 1o gennaio 2006 è entrata in vigore la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006) che, al comma 459 dell’articolo 1, ha stabilito che le imprese che alla data del 31 dicembre non avessero maturato il diritto ai contributi, di cui al comma 2-bis dell’articolo 3 della legge n. 250 del 1990, non avrebbero più potuto accedervi e, inoltre, al comma 457 dello stesso articolo 1, ha prescritto che per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004, come cooperative di giornalisti, il requisito temporale per maturare tale diritto veniva elevato da tre a cinque anni.
Alla luce del nuovo quadro normativo, la società cooperativa «Giornalisti Romanisti» si è trasformata, in data 29 dicembre 2005, in «I Romanisti Soc. Coop».
La società editrice, rappresentando di aver avuto sempre, nel tempo, la forma giuridica prevista dalla normativa di volta in volta vigente ed evidenziando al contempo la sostanziale continuità aziendale a decorrere dal 10 settembre 2004, ai sensi del codice civile e della concorde dottrina e giurisprudenza, ha chiesto che dal 10 settembre 2007 le venga riconosciuto, come maturato, il diritto ai contributi all’editoria.
La Commissione Tecnica Consultiva per l’editoria prevista dagli articoli numero 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416 – numero 10, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 – numero 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e numero 29 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, e composta, peraltro, da rappresentanti delle stesse imprese editrici, nella seduta del 27 ottobre 2008 ha espresso il proprio parere, obbligatoriamente richiesto dalla normativa, in senso sostanzialmente favorevole all’ammissione dell’impresa ai contributi richiesti, subordinatamente, tuttavia, al parere dell’Avvocatura Generale dello Stato.
Il predetto Organo di patrocinio con articolato ed inequivocabile parere, formulato in data 12 gennaio 2009, ha ritenuto maturarsi il diritto ai contributi dell’impresa in questione, in relazione alle previsioni del comma 2 dell’articolo 3 della legge n. 250 del 1990, soltanto nel dicembre 2008, e cioè al compimento del triennio delta trasformazione dell’impresa in società cooperativa, sottolineando, al riguardo, la distinzione fra i concetti di «costituzione di impresa editrice» e di costituzione «come cooperative giornalistiche» utilizzati nelle norme richiamate.
In applicazione sia del parere espresso dalla citata Commissione Tecnica Consultiva, sia di quello formulato dall’Avvocatura Generale dello Stato, il competente Ufficio del Dipartimento per l’informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha conseguentemente effettuato, con nota del 19 gennaio 2009, idonea comunicazione di preavviso dell’adottando provvedimento all’impresa, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, riconoscendo la sussistenza del diritto al contributo in capo alla società editrice istante, a partire, però, dal 29 dicembre 2008 e non anche per l’anno 2007, come invece richiesto dall’impresa stessa.
Da ultimo, si segnala che il provvedimento in questione è attualmente oggetto di impugnativa in sede giurisdizionale amministrativa, pendendo ricorso avverso il medesimo dinanzi al TAR del Lazio.
Ecco il commento alla risposta di Ciocchetti:
Luciano CIOCCHETTI (UdC), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, rilevando che la risposta è burocratica e che l’interpretazione data dal Governo è meramente letterale e determina di fatto la cessazione dell’attività di una testata giornalistica che non solo
offriva lavoro a molti giovani giornalisti, ma costituiva anche un punto di riferimento importante dal punto di vista sociale. Rileva altresì che sulla vicenda pende un ricorso al TAR e che in ogni caso non appare equo sottrarre i finanziamenti alla testata in questione, visto che giornali meno importanti continuano a percepire contributi. Occorre inoltre considerare che la normativa è cambiata repentinamente negli ultimi tempi e che tale cambiamento ha inciso in modo negativo su soggetti che erano in fase di maturazione dei requisiti.
Vincenza Petta

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