IL DL ANTICRISI E’ LEGGE. OBBLIGO DI POSTA CERTIFICATA. SCATTA LA CORSA PER METTERSI IN REGOLA

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Il D.L. n. 185/2008 (art. 16, co. da 6 a 10) ha previsto per le imprese costituite in forma societaria, per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, nonché per le amministrazioni pubbliche, l’obbligo di istituire un indirizzo di posta elettronica certificata (pec). Il Disegno di Legge n. 1315 di conversione del decreto in parola, approvato dal Senato il 27 gennaio 2009, ha apportato alcune modifiche alla disciplina in commento.

In primo luogo, intervenendo sui commi da 6 a 8 dell’art. 16 del decreto anti-crisi, il legislatore stabilisce che i predetti soggetti possono dotarsi in alternativa all’indirizzo PEC, di un indirizzo analogo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

Con specifico riferimento ai professionisti, che hanno l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un analogo indirizzo di posta elettronica entro il 29 novembre 2009, il D.L. n. 185/2008 stabiliva che gli ordini e i collegi ai quali gli stessi sono iscritti mettono a disposizione i dati identificativi degli iscritti con il relativi indirizzi di posta elettronica, consultabili in via telematica, gratuitamente.

Per tutelare la privacy dei professionisti, il legislatore in sede di conversione del decreto in commento ha riservato la consultazione dei predetti dati esclusivamente alle amministrazioni pubbliche.

Inoltre, per agevolare l’utilizzo dell’indirizzo PEC o di un analogo indirizzo di posta certificata, la legge di conversione del decreto anti-crisi prevede che non solo le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ma anche quelle tra imprese costituite in forma societaria e tra professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato saranno possibili attraverso la PEC o analogo indirizzo, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accertarne l’utilizzo.

Articolo 16 del D.L. n. 185/2008Articolo 16 del D.L. n. 185/2008 convertito con modificazioni dal D.d.L. n. 1315/2009 I commi da 6 a 8 prevedono che: -le imprese costituite in forma societaria; -i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato; -le amministrazioni pubbliche devono dorarsi di un indirizzo di una casella di posta elettronica certificata. I commi da 6 a 8 prevedono che: -le imprese costituite in forma societaria; -i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato; -le amministrazioni pubbliche devono istituire una casella di posta elettronica certificata o di analogo indirizzo di posta elettronica basato sulle tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Il comma 7 prevede che: gli ordini e i collegi ove sono iscritti i professionisti devono pubblicare in un elenco, consultabile in via telematica, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo PEC.Il comma 7 prevede che: gli ordini e i collegi ove sono iscritti i professionisti devono pubblicare in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo PEC. Il comma 9 prevede che: le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni possono essere inviate tramite PEC senza alcuna dichiarazione di assenso del destinatario.Il comma 9 prevede che: le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, imprese costituite in forma societaria e professionisti possono essere inviate tramite PEC o analogo indirizzo di posta elettronica senza alcuna dichiarazione di assenso del destinatario.

Tra le modifiche al testo del decreto anti-crisi, emerge senza dubbio quella che prevede l’attribuzione di un indirizzo di posta elettronica certificata ai cittadini che lo richiedono.

Per favorire la realizzazione degli obiettivi della massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, è stato inserito l’art. 16-bis del D.L. n. 185/2008, il quale dispone che ai cittadini che ne fanno richiesta sia attribuita una casella di posta elettronica certificata da utilizzarsi per lo scambio gratuito di documenti e informazioni, con effetto equivalente ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta.

Per raggiungere questo obiettivo, anche la pubblica amministrazione utilizzerà unicamente la posta elettronica certificata per la comunicazione e le notificazioni aventi come destinatari i dipendenti della stessa o di altra pubblica amministrazione.

Con l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 185/2008, saranno definite le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini, nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumento di finanza di progetto.

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