IL DIVIDENDO ESTERNO. PROBLEMATICHE E PUNTI DI VISTA DEGLI OPERATORI TLC

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Per gli Operatori di telecomunicazioni, le principali problematiche connesse all’assegnazione delle
frequenze del dividendo digitale esterno (alla luce della approvazione della Legge di Stabilità
per il 2011) , riguardano aspetti economico-normativi e aspetti tecnologici. Tutti
concorrono a mettere in dubbio la quantificazione della base d’asta riportata nella manovra di
finanza pubblica, ritenuta eccessiva. In attesa della pubblicazione in GU del disciplinare di gara, la situazione
attuale di utilizzo delle frequenze oggetto della gara è estremamente frammentata:
alcune frequenze sono in uso alla Difesa, altre ad emittenti locali, alcune delle quali hanno
sostenuto ingenti investimenti per il passaggio al digitale terrestre. La Legge stabilisce che la disponibilità
di tali frequenze deve comunque essere garantita entro il 31 dicembre 2012, mentre la gara deve
espletare i propri effetti monetari a settembre 2011.
La vicenda non è affatto semplice. Gli Operatori ovviamente chiedono di effettuare l’esborso solo alla effettiva
liberazione delle frequenze, in quanto la discrasia temporale tra pagamento e effettiva disponibilità delle
frequenze potrebbe diminuisce inevitabilmente il valore
della risorsa. Inoltre, è verosimile ritenere rilevante il rischio di contenziosi da parte degli attuali detentori
delle frequenze, almeno per quella parte di frequenze in capo alle emittenti locali,
particolarmente elevato in caso di investimenti già sostenuti per la transizione al digitale
terrestre. Di conseguenza, è di fondamentale importanza che le regole definite dall’Autorità consentano di
valorizzare adeguatamente la ritardata disponibilità delle frequenze oggetto di aggiudicazione e
ne disciplinino in maniera puntuale le modalità e i tempi di liberazione, disponendo che
quest’ultima sia contestuale, al fine di evitare liberazioni a macchia di leopardo che si
rivelerebbero discriminatorie per gli aggiudicatari, condizionando l’effettiva fruibilità delle stesse.
Il valore al settembre 2011 del mercato che la disponibilità delle frequenze dovrebbe aprire agli
Operatori è influenzato inoltre da altri elementi che ne complicano l’uso, tra cui: l’indisponibilità
di una gamma sufficientemente completa terminali prima di un paio d’anni, interferenze e
verifiche di compatibilità con i ricevitori televisivi posti sui tetti delle abitazioni, problemi di
coordinamento dei confini (che possono rendere necessarie bande di rispetto, la cui previsione
sarebbe depressiva del valore delle frequenze). È inoltre importante conoscere l’orientamento delle Autorità competenti sul tema degli “spazi
bianchi”, poiché un’eventuale liberalizzazione degli stessi avrebbe un impatto diretto sul valore delle
licenze nella banda 800MHz, oggetto d’asta. È, infatti, evidente come il valore di tali frequenze sia
direttamente legato al fatto che queste siano le uniche porzioni di spettro in banda 800MHz (o
contigua) ad essere assegnate a servizi di comunicazione bidirezionali.
C’è infine da considerare le procedure autorizzative per la costruzione degli impianti.

In Italia è competenza delle Regioni, tramite le Agenzie
Regionali di Protezione dell’Ambiente, e sebbene il Decreto n. 259 del 2003 abbia definito a
livello nazionale una procedura autorizzativa per gli impianti di telecomunicazione, ogni Regione
può dotarsi di una propria normativa regionale di riferimento per definire gli aspetti non normati
a livello nazionale: dai dati pubblicati dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), organismo vigilato dal Ministero dell’Ambiente, risulta che ben 11 regioni e
province autonome hanno una Legge Regionale successiva all’emanazione del D. Lgs. n. 259/03, e
quindi integrano e specificano il procedimento autorizzativo descritto nell’art. 87 (Abruzzo,
Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia,
Sicilia e Valle d’ Aosta), mentre altre 7 regioni (Bolzano, Marche, Toscana, Trento, Umbria,
Veneto, Basilicata) hanno una Legge Regionale precedente all’emanazione del D.Lgs 259/03, ma
ancora vigente. Gli operatori, conseguentemente, devono confrontarsi con modalità autorizzative
e criteri di valutazione molto diversi sul territorio, da cui derivano spesso ulteriori lungaggini
amministrative. Tra pasticci burocratici e necessità di fare cassa, c’è il serio rischio che in Italia, la tecnologia che rivoluzionerà il mercato delle telecomunicazioni, partirà inevitabilmente in ritardo rispetto a Germania, Francia e Gran Bretagna. (Ivan Zambardino)

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