IL DDL WELFARE E’ LEGGE. DUE COMMI RIGUARDANO INPGI E INPS

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Sì del Senato nella serata del 21 dicembre al testo del ddl sul protocollo del welfare. Il provvedimento, già varato con la fiducia alla Camera, prevede l’aumento dell’età pensionabile (pensione di anzianità a 58 anni con 35 anni di contributi) e l’abolizione del cosiddetto “scalone” della riforma Maroni (che da 3 anni si è ridotto a un anno). Per l’Inpgi lo scalone è stato già ridotto da 3 a 2 anni: dal 1° gennaio 2008 la pensione di anzianità si consegue a 59 anni con 35 anni di contributi, mentre la pensione di vecchiaia si consegue per i giornalisti a 65 anni con un minimo di 20 anni di contributi; per le giornaliste a 60 anni con un minimo di 20 anni di contributi. Nel testo norme in favore dei contratti a termine prevedendo in particolare che il periodo di 36 mesi, scaduti i quali scatta il contratto a tempo indeterminato, si calcola sommando la durata dei vari contratti ”indipendentemente dai periodi di interruzione”. Una sola proroga può essere concessa dopo i 36 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro alla presenza di un rappresentante sindacale. La durata di questa ulteriore ed ultima proroga sarà stabilita in sede di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. In caso di mancato rispetto di questa procedura il contratto si considera e tempo indeterminato. Nel testo anche la delega al governo in materia di lavori usuranti.

La parte che riguarda L’INPGI.

Il comma 80 della legge sul welfare (dedicato all’Inpgi) ipotizza, recuperando principi della legge finanziaria 2007, la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a 24 mesi. In sintesi la normativa promuove la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato (non inferiori a 24 mesi).

L’Inpgi è tenuto a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello dell’Inps. Per quanto riguarda l’Inpgi/2, nell’arco dei prossimi 4 anni, i contributi pensionistici attualmente assestati al 12% (di cui il 10% pagato dal collaboratore) verranno portati progressivamente al 26%, due terzi dei quali pagati dalle imprese. Così su questo terreno tra Inps e Inpgi non ci sarà alcuna differenza: l’armonizzazione tra i due Istituti sarà perfetta a partire dal 2011. Va precisato che le aziende provvederanno a trattenere anche il terzo del contributo totale direttamente dai compensi pagati ai collaboratori.

Frattanto è stata diffusa la sentenza delle sezione unite civili della Cassazione (n. 23031 del 2 novembre 2007) con la quale, in modo definitivo, è stato espresso il corretto valore di una circolare emanata dalla pubblica amministrazione. Ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo rivestire alcuna efficacia normativa esterna, non può contenere disposizioni derogative di norme di legge né può essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie. La legge resta l’unica fonte di riferimento. La circolare esprime esclusivamente un parere dell’amministrazione non vincolante addirittura per la stessa autorità che l’ha emanata e per il contribuente/cittadino. Questa sentenza affonda il parere del l’ex ministro del Lavoro Cesare Salvi, che è alla base della “circolare Cescutti” del 26 gennaio 2001 con la quale l’Inpgi ha preteso di assoggettare a contribuzione anche i contratti giornalisti ci di cessione del diritto d’autore. La legge prevede che la cessione del diritto d’autore non comporti l’obbligo di iscrizione alla Gestione previdenziale separata. L’Inps rispetta scrupolosamente questo principio, non altrettanto si può dire dell’Inpgi. La sentenza della Cassazione determina il crollo del castello costruito dall’Inpgi.

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