Spesso accade che le sentenze che riguardano le nuove tecnologie facciano discutere e facciano emergere l’esigenza di norme nuove e coerenti che disciplinino con consapevolezza e competenza i nodi giuridici aperti dall’informatica e dalla telematica.
Sotto questo profilo mi sembra particolarmente emblematica una recente sentenza che riguarda l’editoria on line. Si tratta della decisione n. 1095/2007 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana che ha negato l’assimilazione tra editoria tradizionale e editoria on line ai fini della concessione dei contributi previsti dalla legge n. 416/1981. L’assunto dei Giudici Siciliani è semplice: nonostante la legge n. 62/2001 abbia esteso la nozione di prodotto editoriale in modo da ricomprendere anche l’editoria on line, quest’ultima non può godere dei benefici previsti dalla normativa sulla stampa. Nella sentenza si legge, infatti, che “la concessione di particolari benefici deve essere fissata espressamente dalla norma di legge (nella specie n. 416/1981) e che l’interprete non ha in via generale potere di individuare ulteriori soggetti destinatari oltre quelli in possesso dei requisiti richiesti dalla medesima legge. Quindi una corretta lettura della norma non consente di affermare che la concessione di particolari benefici possa essere estesa oltre la previsione“. In poche parole, poiché la legge del 1981 non prevedeva (e non poteva essere altrimenti) l’editoria on line se non si cambia la norma non è possibile estendere ad essa gli stessi benefici di quella tradizionale.
In base alla sentenza il settore dell’editoria on line dovrebbe attendere una nuova norma che espressamente estenda l’ammissibilità dei benefici. In realtà progetti di riforma del settore non sono mancati e hanno fatto molto discutere negli ultimi mesi.Il famoso Disegno di Legge Levi è un vero e proprio rebus. Dopo essere stato annunciato, aspramente criticato e modificato non è mai giunto in Parlamento e, con lo scioglimento delle Camere, è di fatto decaduto.
Una vittoria per tutti quelli che lo hanno aspramente criticato, ma sicuramente il segnale e la dimostrazione che la riforma dell’editoria non era sorretta da adeguata consapevolezza nè convinzione; infatti l’iter che avrebbe dovuto portare alla approvazione del provvedimento di fatto non è mai iniziato come si evince dagli atti ufficiali in allegato. (E.B.)
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