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I LIMITI DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

In questi giorni è stata pubblicata una circolare da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenete chiarimenti interpretativi sui limiti di spesa della pubblicità istituzionale.
L’articolo 6, comma 8 del decreto legge n. 78/2010 prevede che le amministrazioni pubbliche e le Autorità indipendenti non possono effettuare spese per pubblicità per un ammontare superiore al 20 per cento dell’importo complessivamente impegnato nell’anno 2009 per le medesime finalità. La norma di contenimento decorre dall’anno 2011 e vale per gli anni a seguire, salvo il sopraggiungere di diverse e ulteriori disposizioni.
Una nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che non risentono del suddetto limite di spesa le attività di carattere “comunicativo-istituzionale” che sono quelle rientranti nell’articolo 1, comma 5, lettere dalla a) alla f). Mentre tutte le restanti attività devono considerarsi di tipo “comunicativo-pubblicitario” quindi regolate dall’articolo 13 della legge n. 150/2000 e soggette alle restrizioni di spesa di cui al citato articolo 6, comma 8. Sono escluse dal limite di spesa anche le comunicazioni fatte dalle amministrazioni in esecuzione di specifici obblighi di legge, come la pubblicità legale o obbligatoria e le spese di produzione degli spot televisivi e dei messaggi radiofonici ma solo se inserite nel piano di comunicazione annuale. Infatti, per essere connotata oggettivamente come “comunicazione istituzionale” l’attività deve risultare necessariamente inserita nel piano annuale di comunicazione istituzionale.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria del Consiglio dei Ministri sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali predispone, annualmente, il piano di comunicazione, integrativo del piano di cui all’articolo 12 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n. 29, che viene poi approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Una approvato il piano viene nuovamente trasmesso alle singole amministrazioni in modo che ciascuna amministrazione lo realizzi, avvalendosi eventualmente della collaborazione del Dipartimento stesso.

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