Ricordiamo che l’obbligo è in vigore dal dicembre 2001 e si fa riferimento alla Risoluzione della stessa Agenzia, la 60 del maggio 2006, in cui si afferma:
Il numero di Partita Iva, attribuito dagli Uffici dell’Agenzia a quanti intraprendono l’esercizio di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, deve essere indicato nella home-page del sito web anche nel caso in cui il sito venga utilizzato per scopi meramente propagandistici e pubblicitari, senza il compimento di attività di commercio elettronico.
In caso di omissione, la sanzione minima è di 258 euro ma può salire fino a 2.065 euro.
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