GARANTE DELLA PRIVACY RIBADISCE NO AI SONDAGGI OCCULTI

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Condurre un sondaggio di opinione senza informare gli intervistati sullo scopo per cui viene condotto è una violazione delle norme a tutela della privacy. Lo ha ribadito l’Autorità per la protezione dei dati personali con un’ordinanza di ingiunzione, nei confronti di una società che aveva condotto un sondaggio sulla
soddisfazione dei cittadini residenti di un piccolo comune del nord d’Italia sull’amministrazione.

La società aveva realizzato l’indagine statistica con delle telefonate ai cittadini, ma non aveva fornito loro specifiche indicazioni sulle finalità del trattamento dei dati, violando così le disposizioni del Codice che tutela la privacy. Quest’ultime impongono l’obbligo, per chi raccoglie i dati, di illustrare agli interessati l’uso che verrà fatto delle informazioni. Inoltre, per trattare i dati personali occorre la notifica del Garante, che in questo caso non era nemmeno stato contattato.
La società, colpevole di una doppia violazione, è stata costretta a pagare la salata multa, impostale dall’Autorità.

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