FINANZIARIA. L’ART.40 IN PILLOLE

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Modifiche al testo unico sulla radiotelevisione. Emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano almeno il 10% del tempo di diffusione, in particolare nelle ore di maggior ascolto, alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi 5 anni, di cui il 20% di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico riserva il doppio del tempo di diffusione. Emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10% dei propri introiti netti l’anno alla produzione, al pre-acquisto e all’acquisto di opere europee: all’interno di questa quota il 30% è destinato alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e le emittenti, i fornitori di contenuti e di programmi a pagamento destinano almeno il 35% alle opere di espressione originale italiana. La concessionaria del servizio pubblico destina alle opere europee il 15% dei ricavi complessivi annui derivanti da abbonamenti e ricavi pubblicitari: all’interno di questa quota è stabilita una riserva non inferiore al 20% da destinare alla produzione, al pre-acquisto e all’acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5% da destinare a opere di animazione per l’infanzia. Gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili contribuiscono gradualmente alla promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, destinando una quota di ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi.

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