FINANZIARIA 2008. GLI EMENDAMENTI COMMISSIONE BILANCIO ART.70

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ART. 70

      Dopo
il comma 5 inserire i seguenti:

      1-bis.
All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, come
modificato dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, dopo le parole: «iscritte al
Registro degli operatori di comunicazione (ROC)» sono aggiunte le seguenti: «ad
eccezione di quelle facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da
società quotate in borsa».
      1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2008 all’ammissione ai
contributi o agevolazioni a qualsiasi altro titolo erogati, di cui agli articoli
3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, 23,
comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non possono accedere imprese
editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o
partecipati da società quotate in borsa.
      1-quater. Al fine di sostenere l’editoria dì particolare valore dal
1o gennaio è istituito presso la Presidenza del Consiglio
Dipartimento per l’editoria un fondo di quindici milioni di euro annui per le
imprese editrici di periodici costituite come cooperative, fondazioni o enti
morali senza finalità di lucro, ovvero come società nelle quali la maggioranza
del capitale sociale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza
finalità di lucro.
70. 79.    Sgobio,
Diliberto, Falomi, De Simone, Napoletano, Tranfaglia.

      All’articolo
70, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

      1-bis.
All’articolo 3, comma 20, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «avendo
almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano» sono soppresse.
      1-ter. All’articolo 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole: «avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano»
sono soppresse.
      1-quater. All’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n.388, i
commi 4 e 5 sono soppressi.
70. 70.    Caparini,
Garavaglia, Filippi.

      Sopprimere
il comma 2.

*70. 68.    Caparini,
Garavaglia, Filippi.

      Sopprimere
il comma 2.

*70. 19.    Barani.

      Sopprimere
il comma 2.

*70. 6.    Catone.

      Al
comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
L’esborso dell’ammontare
completo del contributo spettante a ciascuna impresa verrà erogato negli
esercizi successivi.
70. 69.    Caparini,
Garavaglia, Filippi.

      Al
comma 3, sostituire le parole:
dei 40 per cento con le seguenti: del
50 per cento.

      Conseguentemente:


          a) al comma 4, aggiungere in fine, le seguenti parole: di 20
milioni di euro per l’anno 2009 e di 55 milioni di euro a decorrere dal 2010;


          b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:


      «4-bis. All’articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n.296, sostituire le parole: «di cui al comma 1244» con le
seguenti: «di cui all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e
all’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250. È abrogato il comma 2, lettere
a), b) e c) dell’articolo 2 dei decreto del Ministro delle
comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292;


          c) «alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:


          2009: – 20.000;
          2010: – 55.000.
70. 39.    Andrea
Ricci, Iacomino, Pegolo, Migliore.

      Al
comma 3 sostituire le parole:
del 49 per cento con le seguenti: del
50 per cento.

      Conseguentemente,
alla Tabella A, voce
Ministero dell’Economia e delle Finanze apportare le
seguenti variazioni:


          2008: – 1000;
          2009: – 1000;
          2010: – 1000.
*70. 29.    Folena,
Sasso, De Simone, Andrea Ricci.

      Al
comma 3, sostituire le parole:
del 40 per cento con le seguenti: del
50 per cento.

      Conseguentemente,
alla Tabella A, voce
Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare
le seguenti variazioni:


          2008: – 1.000;
          2009: – 1.000;
          2010: – 1.000.
*70. 59.    Balducci,
Zanella, Bonelli.

      Al
comma 3, sostituire le parole:
del 40 per cento con le seguenti: del
50 per cento.
**70. 48.    Pedrini.

      Al
comma 3, sostituire le parole:
del 40 per cento con le seguenti parole:
del 50 per cento.
**70. 51.    Belisario.

      Al
comma 3 sostituire le parole:
del 40 per cento con le seguenti: del
50 per cento.
**70. 76.    Sgobio,
Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto,
Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti,
Tranfaglia, Vacca, Venier.

      Al
comma 3, sostituire la parola:
40 per cento con le seguenti: 50 per
cento.
**70. 37.    Beltrandi,
D’Elia, Mellano, Poretti, Turco.

      Al
comma 3, sostituire le parole:
del 40 per cento con le seguenti: del
50 per cento.
**70. 13.    Servodio,
Grassi, Bordo, Carbonella.

      Al
comma 3, sostituire le parole: del 40 per cento con le seguenti:
del 50 per cento.
**70. 65.    Di
Gioia.

      Al
comma 4, sostituire le parole:
10 milioni di euro per l’anno 2008 con le
seguenti:
11 milioni di euro per l’anno 2008 e 20 milioni di euro per l’anno
2009 e di 55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010.

      Conseguentemente,
alla Tabella A,
Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare le
seguenti variazioni:


          2008: – 1.000;
          2009: – 20.000;
          2010: – 55.000.
70. 56.    Balducci,
Zanella, Bonelli.

      Al
comma 4, sostituire le parole:
10 milioni di euro per l’anno 2008 con le
seguenti:
11 milioni di euro per l’anno 2008 e di 1 milione di euro per
l’anno 2009 e di 55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010.

      Conseguentemente,
alla Tabella A, voce
Ministero dell’Economia e delle Finanze apportare le
seguenti variazioni:


          2008: – 1.000;
          2009: – 1.000;
          2010: – 55.000.
70. 57.    Balducci,
Zanella, Bonelli.

      Al
comma 4, sostituire le parole:
10 milione di euro per l’anno 2008, con le
seguenti:
11 milioni di euro per l’anno 2008 e di 1 milioni di euro, per
l’anno 2009 e di 35 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010.

      Conseguentemente,
alla Tabella A, voce
Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare
le seguenti variazioni:


          2008: – 1.000;
          2009: – 1.000;
          2010: – 35.000.
70. 58.    Balducci,
Zanella, Bonelli.

      Al
comma 4, dopo le parole:
per l’anno 2008 aggiungere le seguenti: di
20 milioni di euro per l’anno 2009 e di 55 milioni di euro, in ragione di anno,
a decorrere dal 2010.

      Conseguentemente,
alla Tabella A, voce
Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare
le seguenti variazioni:


          2008: -;
          2009: – 20.000;
          2010: – 55.000.
*70. 45.    Pedrini.

      Al
comma 4, dopo le parole:
per l’anno 2008, aggiungere le seguenti parole:
di 20 milioni di euro per l’anno 2009 e di 55 milioni di euro, in ragione di
anno, a decorrere dal 2010.

      Conseguentemente,
alla Tabella A, voce
Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare
le seguenti variazioni:


          2008: -;
          2009: – 20.000;
          2010: – 55.000.
*70. 10.    Servodio,
Grassi, Bordo, Carbonella.

      Dopo
le parole:
per l’anno 2008 aggiungere le seguenti parole: di 20
milioni di euro per l’anno 2009 e di 55 milioni di euro, in ragione di anno, a
decorrere dal 2010.

      Conseguentemente,
alla Tabelia A, voce
Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare
le seguenti variazioni:


          2009: – 20.000;
          2010: – 55.000.
*70. 75.    Sgobio,
Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto,
Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti,
Tranfaglia, Vacca, Venier.

      Al
comma 4, dopo le parole:
per l’anno 2008 aggiungere le seguenti: e di
55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010.

      Conseguentemente,
alla tabella A, voce
Ministero dell’economia e delle finanze apportare le
seguenti variazioni:


          2010: – 55.000.
**70. 1.    VII
Commissione.

      Al
comma 4, dopo le parole:
per l’anno 2008, aggiungere le seguenti: e
di 55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010.

      Conseguentemente,
alla Tabella A, voce
Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare
le seguenti variazioni:


          2010: – 55.000.
**70. 36.    Beltrandi,
D’Elia, Mellano, Poretti, Turco.


      Al comma 4, dopo le parole:

per l’anno 2008 aggiungere
le seguenti:
e di 55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal
2010.


      Conseguentemente, alla tabella A, voce

Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare la seguente variazione:


          2010:  –  55.000.
**70.  46.    Pedrini.

      Al
comma 4, dopo le parole:
per l’anno 2008 aggiungere le seguenti: e di
55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010.

      Conseguentemente,
alla Tabella A,
Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare la
seguente variazione:


          2010: – 55.000.
70. 63.    Di
Gioia.

      Al
comma 4, dopo le parole:
per l’anno 2008 aggiungere le seguenti: e di
55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010».

      Conseguentemente,
alla Tabella A,
Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare la
seguente variazione:


          2010: – 55.000.
**70. 11.    Servodio,
Carbonella, Grassi, Bordo.

      Al
comma 4, dopo le parole:
per l’anno 2008 aggiungere le seguenti: e di
55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010».

      Conseguentemente,
alla Tabella A,
Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare la
seguente variazione:


          2010: – 55.000.
**70. 50.    Belisario.

      Al
comma 4, dopo le parole:
per l’anno 2008 aggiungere le seguenti: e di
55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010».

      Conseguentemente,
alla Tabella A,
Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare la
seguente variazione:


          2010: – 55.000.
**70. 74.    Sgobio,
Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto,
Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti,
Tranfaglia, Vacca, Venier.

      Al
comma 4, dopo le parole:
per l’anno 2008 aggiungere le seguenti: e di
55 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2010».

      Conseguentemente,
alla Tabella A,
Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare la
seguente variazione:


          2010: – 55.000.
**70. 33.    Beltrandi,
D’Elia, Mellano, Poretti, Turco.

      Al
comma 4, aggiungere, in fine il seguente periodo:


      All’articolo 1, comma 1247, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 le parole «di cui al comma 1244» sono sostituite con le seguenti: « di
cui all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all’articolo 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250».

      Conseguentemente,
alla Tabella A,
Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare la
seguente variazione:


          2008: – 10.000;
          2009: – 10.000;
          2010: – 10.000.
70. 60.    Balducci,
Zanella, Bonelli.

 

      Al
comma 4, dopo le parole:
«per l’anno 2008» aggiungere il seguente periodo:
All’articolo 1, comma 1247, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le parole di cui al comma 1244 sono sostituite con le seguenti: di
cui all’articolo 11 della legge 1987 n. 67 e all’articolo 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica».
70. 30.    Folena,
Sasso, De Simone, Guadagno detto Vladimir Luxuria.

      Al
comma 4, dopo le parole:
per l’anno 2008 aggiungere il seguente periodo:
All’articolo 1, comma 1247, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296
le parole
di cui al comma 1244 sono sostituite con le seguenti: di
cui all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all’articolo 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250».
*70. 66.    Di
Gioia.

      Al
comma 4, dopo le parole:
per l’anno 2008 aggiungere il seguente periodo:
All’articolo 1, comma 1247, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296
le parole
di cui al comma 1244 sono sostituite con le seguenti: di
cui all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all’articolo 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250».
*70. 77.    Sgobio,
Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto,
Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti,
Tranfaglia, Vacca, Venier.

      Al
comma 4, dopo le parole:
per l’anno 2008 aggiungere il seguente periodo:
All’articolo 1, comma 1247, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296
le parole
di cui al comma 1244 sono sostituite con le seguenti: di
cui all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all’articolo 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250».
*70. 35.    Beltrandi,
D’Elia, Mellano, Poretti, Turco.

      Al
comma 4, dopo le parole:
per l’anno 2008 aggiungere il seguente periodo:
All’articolo 1, comma 1247, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296
le parole
di cui al comma 1244 sono sostituite con le seguenti: di
cui all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all’articolo 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250».
*70. 52.    Belisario.

      Al
comma 4, dopo le parole:
per l’anno 2008 aggiungere il seguente periodo:
All’articolo 1, comma 1247, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296
le parole
di cui al comma 1244 sono sostituite con le seguenti: di
cui all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all’articolo 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250».
*70. 14.    Servodio,
Grassi, Bordo, Carbonella.

      Al
comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo:
Il comma 2 dell’articolo 2
del decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292 è
abrogato
.

      Conseguentemente,
alla Tabella A,
voce Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare
le seguenti variazioni:


          2008: – 8.000;
          2009: – 8.000;
          2010: – 8.000.
*70. 28.    Folena,
Sasso.

      Al
comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo:
Il comma 2 dell’articolo 2
del decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292 è
abrogato
.
*70. 53.    Belisario.

      Al
comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo:
Il comma 2 dell’articolo 2
del decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292 è
abrogato
.
*70. 78.    Sgobio,
Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto,
Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti,
Tranfaglia, Vacca, Venier.

      Al
comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo:
Il comma 2 dell’articolo 2
del decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292 è
abrogato
.

*70. 15.    Grassi,
Servodio, Bordo, Carbonella.

      Al
comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo:
Il comma 2 dell’articolo 2
del decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292 è
abrogato
.
*70. 67.    Di
Gioia.

      Al
comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo:
Il comma 2 dell’articolo 2
del decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292 è
abrogato
.
*70. 61.    Balducci,
Zanella, Bonelli.

      Al
comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo:

      La
ripartizione secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano dello stanziamento annuo è effettuata il 30 maggio
di ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via
provvisoria, alle regioni e alle province autonome il 90 per cento della somma
già assegnata nell’anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via
definitiva all’esito dei conteggi ufficiali.

      Conseguentemente
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
All’articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo e al
secondo periodo le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31
luglio».
**70. 2.    La
VII Commissione.

      Al
comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo:

      La
ripartizione secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano dello stanziamento annuo è effettuata il 30 maggio
di ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via
provvisoria, alle regioni e alle province autonome il 90 per cento della somma
già assegnata nell’anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via
definitiva all’esito dei conteggi ufficiali.

      Conseguentemente
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
All’articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo e al
secondo periodo le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31
luglio».
**70. 55.    Balducci,
Zanella, Bonelli.

      Al
comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo:

      La
ripartizione secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano dello stanziamento annuo è effettuata il 30 maggio
di ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via
provvisoria, alle regioni e alle province autonome il 90 per cento della somma
già assegnata nell’anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via
definitiva all’esito dei conteggi ufficiali.

      Conseguentemente
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
All’articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo e al
secondo periodo le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31
luglio».
**70. 34.    Beltrandi,
D’Elia, Mellano, Poretti, Turco.

      Al
comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo:

      La
ripartizione secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano dello stanziamento annuo è effettuata il 30 maggio
di ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via
provvisoria, alle regioni e alle province autonome il 90 per cento della somma
già assegnata nell’anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via
definitiva all’esito dei conteggi ufficiali.

      Conseguentemente
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
All’articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo e al
secondo periodo le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31
luglio».
**70. 44.    Belisario.

      Al
comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo:

      La
ripartizione secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano dello stanziamento annuo è effettuata il 30 maggio
di ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via
provvisoria, alle regioni e alle province autonome il 90 per cento della somma
già assegnata nell’anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via
definitiva all’esito dei conteggi ufficiali.

      Conseguentemente
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
All’articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo e al
secondo periodo le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31
luglio».
**70. 49.    Pedrini.

      Al
comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo:

      La
ripartizione secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano dello stanziamento annuo è effettuata il 30 maggio
di ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via
provvisoria, alle regioni e alle province autonome il 90 per cento della somma
già assegnata nell’anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via
definitiva all’esito dei conteggi ufficiali.

      Conseguentemente
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
All’articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo e al
secondo periodo le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31
luglio».
**70. 62.    Di
Gioia.

      Al
comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo:

      La
ripartizione secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano dello stanziamento annuo è effettuata il 30 maggio
di ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via
provvisoria, alle regioni e alle province autonome il 90 per cento della somma
già assegnata nell’anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via
definitiva all’esito dei conteggi ufficiali.

      Conseguentemente
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
All’articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo e al
secondo periodo le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31
luglio».
**70. 72.    Sgobio,
Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto,
Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti,
Tranfaglia, Vacca, Venier.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
Per assicurare l’erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 250, relativi agli anni 2006 e 2007, è autorizzata la spesa aggiuntiva
di 48 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2008.

      Conseguentemente,
alla Tabella C, rubrica:
Ministero dell’economia e delle finanze, alla
voce:
decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del
Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 apportare
le seguenti variazioni:


          Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia del demanio)
(1.1.2 – Interventi – Cap. 3901):


          2008: – 48.000.
*70. 3.    VII
Commissione.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
Per assicurare l’erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 250, relativi agli anni 2006 e 2007, è autorizzata la spesa aggiuntiva
di 48 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2008.

      Conseguentemente,
alla Tabella C, rubrica:
Ministero dell’economia e delle finanze, alla
voce:
decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del
Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 apportare
le seguenti variazioni:


          Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia del demanio)
(1.1.2 – Interventi – Cap. 3901):


          2008: – 48.000.
*70. 27.    Verdini.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
Per assicurare l’erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 250, relativi agli anni 2006 e 2007, è autorizzata la spesa aggiuntiva
di 48 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2008.

      Conseguentemente,
alla Tabella C, rubrica:
Ministero dell’economia e delle finanze, alla
voce:
decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del
Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 apportare
le seguenti variazioni:


          Art 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia del demanio)
(1.1.2 – Interventi – Cap. 3901):


          2008: – 48.000.
*70. 16.    Fedi,
Bucchino.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
Per assicurare l’erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 250, relativi agli anni 2006 e 2007, è autorizzata la spesa aggiuntiva
di 48 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2008.

      Conseguentemente,
alla Tabella C, rubrica:
Ministero dell’economia e delle finanze, alla
voce:
decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del
Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 apportare
le seguenti variazioni:


          Art 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia del demanio)
(1.1.2 – Interventi – Cap. 3901):


          2008: – 48.000.
*70. 41.    Crosetto,
Zorzato, Giudice, Verro.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
Per assicurare l’erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 250, relativi agli anni 2006 e 2007, è autorizzata la spesa aggiuntiva
di 48 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2008.

      Conseguentemente,
alla Tabella C, rubrica:
Ministero dell’economia e delle finanze, alla
voce:
decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del
Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 apportare
le seguenti variazioni:


          Art 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia del demanio)
(1.1.2 – Interventi – Cap. 3901):


          2008: – 48.000.
*70. 81.    Andrea
Ricci, Folena, De Simone, Migliore.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
Per assicurare l’erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 250, relativi agli anni 2006 e 2007, è autorizzata la spesa aggiuntiva
di 48 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2008.

      Conseguentemente,
alla Tabella C, rubrica:
Ministero dell’economia e delle finanze, alla
voce:
decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del
Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 apportare
le seguenti variazioni:


          Art 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia del demanio)
(1.1.2 – Interventi – Cap. 3901):


          2008: – 48.000.
*70. 8.    Vannucci,
Bordo.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
Per assicurare l’erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 250, relativi agli anni 2006 e 2007, è autorizzata la spesa aggiuntiva
di 48 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2008.

      Conseguentemente,
alla Tabella C, rubrica:
Ministero dell’economia e delle finanze, alla
voce:
decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del
Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 apportare
le seguenti variazioni:


          Art 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia del demanio)
(1.1.2 – Interventi – Cap. 3901):


          2008: – 48.000.
*70. 71.    Caparini,
Garavaglia, Filippi.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
Per assicurare l’erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 250, relativi agli anni 2006 e 2007, è autorizzata la spesa aggiuntiva
di 48 milioni per l’esercizio finanziario 2008.

      Conseguentemente
alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente
relativi a tutte le rubriche, per l’anno 2008 fino a concorrenza degli oneri.

*70. 24.    Sasso,
De Simone, Folena, Fundarò, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Tranfaglia,
Aurisicchio, Ricci, Napoletano, Zanella.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
Al comma 1244 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:
«per l’anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «, in ragione di anno, a
decorrere dal 2009».

      Conseguentemente,
alla tabella A, voce:
Ministero dell’economia e delle finanze apportare
la seguente variazione:


          2010: – 35.000.
*70. 4.    VII
Commissione.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
Al comma 1244 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:
«per l’anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «, in ragione di anno, a
decorrere dal 2009».

      Conseguentemente,
alla tabella A, voce:
Ministero dell’economia e delle finanze apportare
la seguente variazione:


          2010: – 35.000.
*70. 73.    Sgobio,
Napoletano, Bellillo, Cancrini, Cesini, Crapolicchio, De Angelis, Diliberto,
Galante, Licandro, Longhi, Pagliarini, Ferdinando Benito Pignataro, Soffritti,
Tranfaglia, Vacca, Venier.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
In via di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 457 della legge n.
266 del 23 dicembre 2005, il vincolo alla variazione di periodicità va inteso in
relazione alla sola ipotesi di cambiamento della periodicità della testata da
periodico a quotidiano.
**70. 5.    Catone.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
In via di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 457 della legge n.
266 del 23 dicembre 2005, il vincolo alla variazione di periodicità va inteso in
relazione alla sola ipotesi di cambiamento della periodicità della testata da
periodico a quotidiano.
**70. 18.    Barani.

      Dopo
il comma 4, aggiungere i seguenti:

      4-bis.
Al comma 124 dell’articolo 2 della legge del 24 novembre 2006, n. 286, le
parole: «a decorrere dai contributi relativi all’anno 2006», sono sostituite
dalle seguenti: «a decorrere dai contributi relativi all’anno 2002».
      5-bis. Qualora, a seguito dell’applicazione del comma 124
dell’articolo 2 della legge 24 novembre 2006, come indicato dal comma 4-bis
del presente articolo, si venga a determinare una differenza a danno delle
imprese beneficiare dei contributi di cui all’articolo 3 della legge n. 250 del
7 agosto 1990, non si procede al relativo recupero delle somme.
70. 7.    Catone.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
Le disposizioni di cui al comma 124 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n.262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n.286, si applicano anche per i contributi relativi alle annualità 2002 e
2003.

      Conseguentemente:


          a) alla Tabella C, Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche, Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):


          Art. 36: Assegnazione a favore dell’Istituto nazionale di statistica
(24.1.2 – Interventi – cap. 1680), apportare la seguente variazione:


          2008: – 1.000;


          b) alla Tabella C, apportare alla rubrica Ministero
dell’economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999:
Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59:


          Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia del demanio)
(1.1.2 – Interventi – Cap. 3901), apportare la seguente variazione:


          2008: – 5.000.
70. 25.    Sasso,
De Simone, Folena, Fundarò, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Tranfaglia,
Aurisicchio, Ricci, Napoletano, Zanella.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
Le disposizioni di cui al comma 124 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n.262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, si applicano anche per i contributi relativi alle annualità 2002 e
2003.

      Conseguentemente,
alla Tabella C, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche, Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):


          Art. 36: Assegnazione a favore dell’Istituto nazionale di statistica
(24.1.2 – interventi – cap. 1680), apportare le seguenti variazioni:


          2008: – 6.000;
*70. 42.    Crosetto,
Zorzato, Giudice, Verro.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
Le disposizioni di cui al comma 124 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n.262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, si applicano anche per i contributi relativi alle annualità 2002 e
2003.

      Conseguentemente,
alla Tabella C, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche, Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):


          Art. 36: Assegnazione a favore dell’Istituto nazionale di statistica
(24.1.2 – interventi – cap. 1680), apportare le seguenti variazioni:


          2008: – 6.000;
*70. 9.    Vannucci,
Bordo.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
Al comma 124 dell’articolo 2 dei decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito
con modificazioni in legge 24 novembre 2006, n. 286 le parole: «A decorrere dei
contributi relativi all’anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere
dai contributi relativi all’anno 2002».

      Conseguentemente,
alla Tabella C, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche, Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione dei bilancio
annuale c pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):


          Art. 36: Assegnazione a favore dell’Istituto nazionale di statistica
(24.1.2 – Interventi – cap. 1680), è apportata la seguente variazione:


          2008: – 12.000;
70. 26.    Verdini.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
Al comma 124 dell’articolo 2 della legge n. 286 del 24 novembre 2006, le parole:
«a decorrere dai contributi relativi all’anno 2006», sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dai contributi relativi all’anno 2002. Qualora, a seguito
dell’applicazione, si venga a determinare una differenza a danno delle imprese
beneficiare dei contributi di cui all’articolo 3 della legge n. 250 del 7 agosto
1990, non si procede al relativo recupero delle somme.
70. 20.    Barani.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
Il comma 127 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è
sostituito dal seguente: 127. Qualora nella liquidazione dei contributi di cui
all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
sia stato disposto, in dipendenza dell’applicazione di diverse modalità di
calcolo, il recupero dei contributi relativi agli anni 2002 e 2003, non si
procede all’ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto
recuperato.
70. 21.    Barani.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
Il comma 127 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito
con modificazioni in 24 novembre 2006, n. 286, si interpreta nel senso che nella
liquidazione dei contributi previsti dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 250 non si procede al recupero dei contributi relativi 2002 e 2003 erogati in
dipendenza dell’applicazione di diverse modalità di calcolo e si provvede alla
restituzione di quanto recuperato nella liquidazione dei contributi relativi
agli anni successivi.

      Conseguentemente,
alla tabella C, ridurre proporzionalmente di 6 milioni di euro gli stanziamenti
di parte corrente relativi a tutte le rubriche, per l’anno 2008 fino a
concorrenza degli oneri.

70. 22.    Sasso,
De Simone, Folena, Fundarò, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Tranfaglia,
Aurisicchio, Ricci, Napoletano, Zanella.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
Il comma 127 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito
con modificazioni in 24 novembre 2006, n. 286, si interpreta nel senso che nella
liquidazione dei contributi previsti dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 250 non si procede al recupero dei contributi relativi 2002 e 2003 erogati in
dipendenza dell’applicazione di diverse modalità di calcolo e si provvede alla
restituzione di quanto recuperato nella liquidazione dei contributi relativi
agli anni successivi.

      Conseguentemente:


          a) alla Tabella C, Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche, Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):


          Art. 36: Assegnazione a favore dell’Istituto nazionale di statistica
(24.1.2 – Interventi – cap. 1680), apportare la seguente variazione:


          2008: – 1.000;


          b) alla Tabella C, apportare la seguente modifica alla rubrica
Ministero dell’economia e delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 300
del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59:


          Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia del demanio)
(1.1.2 – Interventi – Cap. 3901), apportare la seguente variazione:


          2008: – 5.000.
70. 23.    Folena,
Sasso, De Simone, Fundarò, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Tranfaglia,
Aurisicchio, Ricci, Napoletano, Zanella.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
Il comma 127 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito
con modificazioni in 24 novembre 2006, n. 286, si interpreta nel senso che nella
liquidazione dei contributi previsti dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 250 non si procede al recupero dei contributi relativi 2002 e 2003 erogati in
dipendenza dell’applicazione di diverse modalità di calcolo e si provvede alla
restituzione di quanto recuperato nella liquidazione dei contributi relativi
agli anni successivi.
70. 82.    Andrea
Ricci, Migliore.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
All’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 127 è
aggiunto il seguente: «127-bis. Sono confermati i contributi comunque
assegnati relativi agli anni 2002 e precedenti».
70. 38.    De
Brasi, Marchi.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
All’articolo 1, comma 1244, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:
«per l’anno 2009» sono sostituite con le seguenti: , in ragione di anno, a
decorrere dal 2009.

      Conseguentemente
alla Tabella A, Rubrica
Ministero dell’Economia e delle Finanze apportare
le seguenti variazioni:


          2009: – 20.000;
          2010: – 55.000.
70. 32.    Beltrandi,
D’Elia, Mellano, Poretti, Turco.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
All’articolo 1, comma 1244, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:
«per l’anno 2009» sono sostituite con le seguenti: , in ragione di anno, a
decorrere dal 2009.

      Conseguentemente
alla Tabella A, Rubrica
Ministero dell’Economia e delle Finanze apportare
le seguenti variazioni:


          2010: – 35.000.
*70.  12.    Grassi,
Servodio, Bordo, Carbonella.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
All’articolo 1, comma 1244, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:
«per l’anno 2009» sono sostituite con le seguenti: , in ragione di anno, a
decorrere dal 2009.

      Conseguentemente
alla Tabella A, Rubrica
Ministero dell’Economia e delle Finanze apportare
le seguenti variazioni:


          2010: – 35.000.
*70. 64.    Di
Gioia.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
All’articolo 1, comma 1244, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:
«per l’anno 2009» sono sostituite con le seguenti: , in ragione di anno, a
decorrere dal 2009.

      Conseguentemente
alla Tabella A, Rubrica
Ministero dell’Economia e delle Finanze apportare
le seguenti variazioni:


          2010: – 35.000.
*70. 47.    Pedrini.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
Gli articoli 1, 26 e 45 della legge 3 febbraio 1963 n. 69 vanno interpretati nel
senso che, secondo le disposizioni in essi contenute, l’istituzione dell’Ordine
dei Giornalisti ha come riferimento preciso la unicità dell’Albo dei
Giornalisti, al quale appartengono sia i giornalisti professionisti che i
giornalisti pubblicisti.
70. 31.    Acerbo.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
A decorrere dall’anno 2008, l’ammissione ai contributi di cui all’articolo 52,
comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350,
dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è riservata alle TV locali che, con
autocertifcazione, dichiarano di rispettare la delibera n. 23/07/CSP dell’AGCOM.
Il fatturato delle imprese che non si impegnano con autocertificazione a non
trasmettere programmi di astrologia, cartomanzia e pronostici è ridotto del 50
per cento nella redazione della graduatoria regionale di accesso ai contributi.

70. 85.    Migliori,
Alberto Giorgetti.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
A decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, le cooperative di giornalisti
costituite entro il 31 dicembre 1998 e che da tale data edito una testata
registrata alla cancelleria del tribunale come agenzia di stampa quotidiana,
percepiscono i contributi previsti dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le modalità di
trasmissione.

      Conseguentemente,
alla Tabella A, rubrica:
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
apportare le seguenti variazioni:


          2008: – 500;
          2009: – 500;
          2010: – 500.
*70. 54.    Giuditta.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
A decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, le cooperative di giornalisti
costituite entro il 31 dicembre 1998 e che da tale data edito una testata
registrata alla cancelleria del tribunale come agenzia di stampa quotidiana,
percepiscono i contributi previsti dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le modalità di
trasmissione.

      Conseguentemente,
alla Tabella A, rubrica:
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
apportare le seguenti variazioni:


          2008: – 500;
          2009: – 500;
          2010: – 500.
*70. 40.    Bafile,
Cassola, Fedi, Narducci.

      Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis.
A decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, le cooperative di giornalisti
costituite entro il 31 dicembre 1998 e che da tale data edito una testata
registrata alla cancelleria del tribunale come agenzia di stampa quotidiana,
percepiscono i contributi previsti dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le modalità di
trasmissione.

      Conseguentemente,
alla Tabella A, rubrica:
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
apportare le seguenti variazioni:


          2008: – 500;
          2009: – 500;
          2010: – 500.
*70. 83.    Buemi,
Di Gioia.

      Dopo
l’articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.


(Sostegno alle imprese
radiofoniche concessionarie per la radiodiffusione sonoro privata).

      1.
A decorrere dal 1o gennaio 2008, viene corrisposto, a cura del
Dipartimento dell’informazione e dell’editoria della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, un contributo annuo pari al 50 per cento della media dei costi
risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e
comunque non superiore a euro 2 milioni, alle imprese radiofoniche
concessionarie per la radiodiffusione sonora privata in ambito locale su
frequenze terrestri in tecnica analogica, che, oltre a rispondere ai requisiti
previsti dai precedenti punti a), b) e c):


          d) siano cooperative di giornalisti e operatori della
comunicazione, con almeno 6 giornalisti assunti, che ottemperano ai requisiti
mutualistici e ai criteri di prevalenza indicati dalla legge o, se costituite in
altra forma societaria, siano dotate di una struttura redazionale adeguata a
consentire l’autonoma produzione dei programmi di cui alla precedente lettera
b)
, cioè composta da almeno 12 lavoratori assunti con contratti a tempo
pieno, indeterminato e come redattori giornalistici o analoga qualifica ai sensi
del contratti collettivi di lavoro nazionali vigenti;


          e) non includano, nel computo del limite minimo previsto dal
punto b), i programmi di cui all’articolo 45, comma 4, della legge 23
dicembre 1998, n. 448; ai fini del presente articolo, e comunque nel limite
massimo del 50 per cento della percentuale oraria di cui al punto b), per
propri programmi informativi si intendono anche quelli trasmessi in
contemporanea ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177;


          f) non raccolgano ricavi pubblicitari superiori al 50 per cento
dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, con riferimento
all’intero gruppo editoriale proprietario della stessa impresa radiofonica.

      Conseguentemente,
alla Tabella A, voce
Ministero dell’economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni:


          2008: – 30.000;
          2009: – 30.000;
          2010: – 30.000.
70. 04.    Andrea
Ricci, Siniscalchi, Pettinari, Iacomino, Pegolo, Migliore.

      Dopo
l’articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.


(Riassegnazione delle
frequenze).

      1.
In considerazione del differimento all’anno 2012 del termine di cui all’articolo
2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità
di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n.
466, nonché agli obblighi comunitari, il Ministero delle comunicazioni, alla
data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari
a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle reti private
eccedenti, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43,
anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la
data dei 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le
costituivano.
      2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di
contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o
su reti digitali terrestri.
      3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero
delle comunicazioni in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle
concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l’attività di diffusione televisiva
in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non
abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata
assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l’irradiazione dei loro
programmi in un’area geografica che comprenda almeno l’ottanta per cento del
territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.
      4. All’atto dell’assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di
tali concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto
previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, devono assumere l’impegno di
digitalizzare l’intera rete assegnata entro la data fissata per la completa
conversione delle reti televisive in tecnica digitale.
      5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero delle comunicazioni,
attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di
obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di
riserva a favore dell’emittenza locale.
70. 02.    Evangelisti,
Pedrini.

      Dopo
l’articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.


(Riassegnazione delle
frequenze).

      1.
Sino alla data di completa conversione delle reti televisive in tecnica
digitale, tutte le frequenze che siano o, comunque, entrino nella disponibilità
del Ministero delle comunicazioni sono riassegnate in via preliminare e
prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per
l’attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in
tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a
causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare
l’irradiazione dei loro programmi in un’area geografica che comprenda almeno
l’ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.

      2. All’atto dell’assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di
tali concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto
previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, devono assumere l’impegno di
digitalizzare l’intera rete assegnata entro la data fissata per la completa
conversione delle reti televisive in tecnica digitale.
      3. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero delle comunicazioni,
attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di
obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di
riserva a favore dell’emittenza locale.
70. 03.    Pedrini,
Evangelisti.

      Dopo
l’articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.


(Disposizioni sull’editoria).

      1.
Per i contributi relativi agli anni 2009 e 2010, previsti dall’articolo 3, commi
2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall’articolo 4
della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione rispettivamente del
7 per cento nel 2009 e del 10 per cento nel 2010, del contributo complessivo
spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell’articolo 3 della legge
7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.
70. 08.    Mura.

      Dopo
l’articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.


(Fondo per il monitoraggio
della rappresentazione e della percezione dell’immagine femminile nella media).

      1.
Presso il ministero delle Comunicazioni è istituito un Fondo, con una dotazione
finanziaria di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008, 2009
e 2010, destinato al monitoraggio della rappresentazione e della percezione
dell’immagine femminile nei media.

 

      Conseguentemente,
alla tabella A, voce
Ministero dell’economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni:


          2008: – 2.000;
          2009: – 2.000;
          2010: – 2.000.
70. 01.    De
Biasi, Ghizzoni, Froner, Benzoni, Chiaromonte, Bianchi, Schirru, Codurelli,
Ottone, Servodio, Bimbi, Cinzia Maria Fontana, Incostante, Rampi, Mariani,
Cordoni, Fasciani, Bellanova, Samperi, Lenzi, Velo, Motta.

      Dopo
l’articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.


(Disposizioni in materia di
contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e
televisiva).

      1.
All’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.250 e successive modificazioni dopo
il comma 2-quater è aggiunto il seguente:

      2-quinquies.
Per la ripartizione dei contributi alle emittenti radiotelevisive di cui al
comma 2-quater, si tiene conto inoltre dei seguenti criteri:


          a) devono trasmettere giornalmente 24 ore su 24 e per oltre la
metà del tempo di trasmissione programmi in lingue diverse da quelle indicate al
comma 2-ter dell’articolo 3 legge 7 agosto 1990 per le regioni Autonome
Valle d’Aosta Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e che siano
riconosciute come lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione Europea,almeno
in parte prodotti dalle stesse emittenti televisive o da terzi per conto loro;


          b) devono possedere i requisiti previsti dall’art 1, commi 2-bis,
2-ter e 2-quater del decreto-legge 23 gennaio 2001,n.5 convertito
con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n.66;


          c) l’importo complessivo di 2.000.000 di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008, 2009 è ripartito anno per anno,in base al numero delle
domande inoltrate tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La
quota spettante alle emittenti radiofoniche è suddivisa tra le emittenti
radiofoniche stesse,ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle
Comunicazioni di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,previsto
dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mentre è
suddivisa tra le emittenti stesse,ai sensi della presente legge.

      Conseguentemente
alla Tabella A, voce
Ministero dell’economia e finanze, apportare le
seguenti variazioni:


          2008: – 2.000;
          2009: – 2.000;
          2010: – 2.000.
70. 06.    Biancofiore.

      Dopo
l’articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.


(Disposizioni in materia di
contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e
televisiva).

      1.
All’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni,
comma 2-ter, primo capoverso, dopo le parole: «del presente articolo»,
sono inserire le seguenti: «Gli stessi contributi, nelle stesse condizioni e
misure, sono concessi alle imprese editrici che editino, nella Provincia
Autonoma di Bolzano, giornali in lingue diverse da quelle su indicate e che
siano riconosciute come lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione Europea,
a condizione che le pubblicazioni siano avviate in epoca successiva allo
svolgimento del censimento della popolazione per l’anno 2001, e che realizzino
una tiratura giornaliera di almeno 5000 copie».

      Conseguentemente
alla Tabella A, voce
Ministero dell’economia e finanze, apportare le
seguenti variazioni:


          2008: – 2.000;
          2009: – 2.000;
          2010: – 2.000.
70. 07.    Biancofiore.

      Dopo
il comma 4, aggiungere i seguenti:

      4-bis.
Al decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono apportate le seguenti modifiche:


          a) all’articolo 1, comma 2, primo periodo, dopo le parole:
«organizzazioni senza fini di lucro» sono aggiunte le seguenti: «i comuni, le
province, comunque entro i limiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i)»;


          b) all’articolo 2, comma 1, lettera i), dopo le parole:
«degli enti pubblici», sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di comuni e
province, limitatamente a non oltre due spedizioni annue.».

      4-ter.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono adottate, entro
il 31 gennaio 2008, le disposizioni attuative del comma 1-bis, allo scopo
di assicurare che la relativa spesa non superi l’ammontare di 5 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2008.

      Conseguentemente
alla Tabella A, voce
Ministero dell’economia e finanze, apportare le
seguenti modificazioni:


          2008: – 5.000;
          2009: – 5.000;
          2010: – 5.000.
70. 17.    Vannucci,
Lovelli.

      Dopo
l’articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.


(Disposizioni sull’editoria).

      1.
Per i contributi relativi agli anni 2009 e 2010, previsti dall’articolo 3, commi
2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dell’articolo 4
della legge 7 agosto 1990, n.250, si applica una riduzione rispettivamente del 7
per cento nel 2009 e del 10 per cento nel 2010, del contributo complessivo
spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell’articolo 3 della legge
7 agosto 1990, n.250, e successive modificazioni.
      2. Il risparmio di cui al comma 1, è finalizzato al sostegno delle Tv
locali e dei siti web di informazione locale.
70. 05.    Pedrini.

 

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