FILMARE FORZE DELL’ORDINE IN SERVIZIO È SEMPRE POSSIBILE. MA UTILIZZABILITÀ DELLE IMMAGINI SOLO PER FINI DI GIUSTIZIA

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Con il notiziario settimanale N. 359 del 7 giugno 2012, l’autorità garante della protezione dei dati personali ha reso pubblica la nota di risposta del 5 giugno, protocollata col n. 14755, a un quesito posto dal Ministero dell’Interno, sulla possibilità da parte dei privati di poter filmare i pubblici funzionari nel corso di controlli. L’Autorità Garante della Privacy ha risposto specificando che “I funzionari pubblici e i pubblici ufficiali, compresi
i rappresentanti delle
forze di polizia
impegnati in operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici, possono essere fotografati e filmati, purché ciò non sia espressamente vietato dall’Autorità pubblica.
L’uso delle immagini e delle riprese deve però rispettare i limiti e le condizioni dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali”. Le immagini non possono essere sempre diffuse: dipende da caso a caso e l’utilizzabilità è garantita solo per fini di giustizia, quindi per esempio per presentare un ricorso contro vigili che hanno comminato una multa ingiusta o una denuncia contro agenti troppo violenti.

Il dicastero era stato a sua volta interpellato da vari corpi di polizia sul tema della filmabilità delle pattuglie appostate per controlli stradali: da anni, non sono pochi i cittadini che, temendo di aver preso una multa, tornano indietro per documentare che gli agenti non li hanno fermati subito pur potendolo fare. Oppure filmano disparità di trattamento, omissioni, “imboscate” e altre irregolarità vere o presunte.

La risposta del Garante è valida non solo per questi casi, ma per tutte le situazioni che riguardano funzionari pubblici, incaricati di pubblico servizio e pubblici ufficiali fotografati o filmati mentre sono «impegnati in operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici» o comunque nell’esercizio delle loro funzioni. Le riprese sono di per sé possibili sempre, tranne quando ci sia un espresso divieto dell’autorità pubblica. Il problema sta nel successivo utilizzo delle immagini, che è soggetto a tutti i limiti previsti dal Codice della privacy. Si ricade nell’ambito di applicazione di questa norma, perché «le immagini e i filmati – osserva il Garante – rientrano infatti nella definizione di dato personale e sia la loro acquisizione che ogni forma di loro diffusione costituiscono un trattamento di dati ai quali si applica la disciplina del Codice privacy».

Nel concreto, ciò implica che le immagini possono essere tranquillamente allegate a ricorsi al giudice o alle segnalazioni ai superiori degli agenti, affinché prendano provvedimenti disciplinari. La diffusione delle immagini stesse può invece avvenire solo rispettando la dignità delle persone ritratte (si veda la scheda qui a sinistra).

Quindi, per esempio, occorrerà stare attenti a postare su YouTube filmati di denuncia sui comportamenti di agenti. Un po’ più di “libertà” hanno i giornalisti, che devono valutare se le immagini sono di interesse generale e, se sì, possono pubblicarle. Ma devono comunque evitare di mostrare particolari sensibili che nulla aggiungono al senso della notizia.

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