ELEZIONI EUROPEE, L’AULA DISCUTE LA SOGLIA DI SBARRAMENTO AL 4 PER CENTO

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“Con questo disegno di legge, frutto di un’intesa tra la grande maggioranza delle forze politiche, è stata inserita, nella legge elettorale per l’elezione del Parlamento europeo, per la quota spettante all’Italia, la soglia di sbarramento del 4%”. E’ quanto si legge nelle prime righe della relazione della Commissione Affari Costituzionali sul ddl 1360, all’esame dell’Assemblea del Senato. Il disegno di legge reca “Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia” ed è già stato approvato dalla Camera dei deputati.
“Sappiamo bene che questa riforma, la prima condivisa dopo molti anni – in particolar modo in ambito elettorale l’ultima occasione di riforma condivisa fu quella del 1995 per le regionali -, è condivisa su una piattaforma limitata – ha detto in Aula il relatore sen. Ceccanti -, cioè quella dell’inserimento di una clausola di sbarramento, che è analoga a quella presente nelle principali democrazie e identica a quella esistente nella legislazione elettorale per la camera dei deputati fin dal 1993”.

Come ricorda il dossier del Servizio Studi, la disciplina comunitaria di riferimento prevede, da un lato, che le elezioni dei membri del Parlamento europeo debbano essere disciplinate con legge di natura proporzionale; dall’altro, lascia ai legislatori nazionali la possibilità di introdurre delle soglie di sbarramento, non superiori al 5% dei suffragi espressi. Di tale facoltà si sono avvalsi diversi Stati membri. La I Commissione della Camera ha evidenziato, in sede di relazione all’Aula, che applicano la soglia nella misura massima (5%) i seguenti Stati: Germania, Francia, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Lettonia, Lituania, Slovacchia. Applicano invece una soglia del 4% Austria e Svezia; del 3% la Grecia; dell’1,8% Cipro. Esistono poi delle soglie di sbarramento “implicite”, che si rinvengono nei paesi che eleggono un numero ridotto di parlamentari europei.

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