EDITORIA E COMUNICAZIONE, PRIMA DI PROPORRE NUOVE LEGGI, APPLICARE QUELLE ESISTENTI (ENZO GHIONNI)

0
515

Le legge di sistema della comunicazione in Campania si ispira alla più tipica ballata della nostra tradizione: una tarantella. C’è chi ci salta qui e chi ci salta lì. Tra tammorre e tamburelli si chiude la serata e si torna a casa. La legge non c’è. Recentemente sono state presentate una serie di proposte di legge, simili tra di loro, e condivisibili nei contenuti che hanno un ulteriore elemento in comune con quelle presentate negli anni precedenti: se ne parla verso fine legislatura, quando qualcuno potrà dire, peccato, è troppo tardi. Intanto giornali, radio, televisioni e giornalisti già sanno a quale ritmo ballare.
In attesa di una morte, pardon, di una legge annunciata, vediamo quali sono, però, le leggi attuali e lo stato di attuazione delle stesse. Partiamo dall’art. 11, terzo comma della legge della Regione Campania n. 09 del 2002. Prevede/prevedeva/previse, il tempo a scelta del lettore, certo rimane vigente, che la Regione si doti/dotasse di uno strumento legislativo in grado di garantire lo sviluppo del settore sulla base di criteri individuati dalla norma stessa. La Giunta Regionale doveva intervenire, con Regolamento, nell’ipotesi in cui il Consiglio non avesse provveduto a legiferare in sessanta giorni. Di giorni ne sono passati, per l’esattezza, 2.458. Quando la cosa non interessa, non c’è norma, o declinazione di tempo, che regga.
Passiamo ad una legge dello Stato, l’art. 41 del D.lgs. n. 177 del 31 luglio 2005, il famoso testo unico sull’emittenza radiotelevisiva. Questo prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono destinare almeno il 50 per cento delle somme destinate alla comunicazione istituzionale a favore dei giornali quotidiani e periodici ed almeno il 15 per cento all’emittenza radiofonica locale. Nella fase di transizione al digitale, ossia ora, il limite dovrebbe essere pari al sessanta per cento. Tornando alla legge della Regione Campania n. 9 del 2002, questa prevede, uso il tempo presente per scelta, all’art. 13 tra le funzioni proprie del Co.re.com, il monitoraggio degli utilizzi delle somme destinate dalle pubbliche amministrazioni alla comunicazione istituzionale. Questo significherebbe, sono passato al condizionale, che nella fattispecie è d’obbligo, che ogni cittadino dovrebbe essere messo in condizioni di sapere come la pubblica amministrazione impiega le risorse destinate a comunicare con lui. Allo stato si tratta di un periodo ipotetico di terzo grado, ossia dell’irrealtà. Provate a chiedere lumi a chiunque e ne avrete conferma.
Il Co.Re.Com. della Campania ha dimostrato di volersi muovere verso un percorso di cambiamento e trasparenza. Degradare il livello del precedente periodo ipotetico dal terzo al primo grado, cioè ricondurlo nell’alveo della realtà, che coincide con la legalità, in quanto previsto da precisa norma di legge, sarebbe un fondamentale traguardo. Oltre a rappresentare un preciso obbligo di legge. Affinché le tarantelle le possiamo in futuro ballare in omaggio alle tradizioni e non averle come modus operandi delle istituzioni.
Enzo Ghionni (presidente della Federazione Italiana Liberi Editori)

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome