Editoria, dalla “manovrina”via libera al credito d’imposta. Ecco tutte le novità

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Il Senato ha approvato la legge di conversione del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. che ha introdotto importanti novità al settore dell’editoria.
La prima è contenuta nel nuovo articolo 57 bis che a introdotto a decorrere dall’esercizio 2018 un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati per campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive locali, analogiche e digitali. Il credito d’imposta è pari al 75 per cento del valore incrementali degli investimenti pubblicitari, elevato al 90 per cento per le micro imprese. Il valore incrementale è quello rispetto agli investimenti analoghi effettuati nell’esercizio precedente, ragione per cui segnaliamo già in questa fase che una misura espansiva per il 2018 può avere effetti negativi per l’esercizio in corso. La fruizione del credito d’imposta è subordinata all’esito di un’istanza che andrà trasmessa al Dipartimento per l’informazione e per l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, il medesimo articolo prevede l’emanazione da parte del Dipartimento informazione ed editoria di un bando annuale per sostenere i progetti innovativi presentati da imprese editrici di nuova costituzione; i progetti possono essere anche finalizzati a rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell’identità femminile e, comunque, devono essere idonei a promuovere la fruibilità di contenuti informativi multimediali e la diffusione delle tecnologie digitali.

Le risorse sia per il credito d’imposta che per il finanziamento dei progetti innovativi vengono reperite attraverso l’utilizzo del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Il tetto di spesa per il credito d’imposta viene deciso annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il successivo articolo 64 bis modifica la disciplina in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica. Le modifiche intervenute sono importanti e rimandiamo l’analisi ad una specifica circolare. Segnaliamo, tra le modifiche più significative, l’obbligo che viene imposto alle imprese di distribuzione locale di garantire a tutti i rivenditori l’accesso alle forniture a parità di condizioni, sulla base delle esigenze dell’utenza e sancendo il diritto dei rivenditori alla resa immediata. Inoltre, le edicole poste in zone in cui la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è garantita dal distributore locale potranno rifornire direttamente ulteriori punti vendita, anche non esclusivi, sulla base di un accordo.

Non poteva mancare la misura per i prepensionamenti dei grandi giornali che, come al solito, all’articolo 53 bis è passata con la roboante rubrica “ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale”. In pratica, è stata rifinanziata per il quinquennio 2017-2021 l’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia, prevista dai piani previsti dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69. Lo stanziamento è pari a 6 milioni di euro per il 2017, 10 milioni di euro per il 2018, 11 milioni di euro per il 2018, 11 milioni di euro per il 2019, 12 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro per il 2021. Viene, quindi, consentito ai giornalisti che fruiscono degli ammortizzatori sociali, quindi della solidarietà o della cassa integrazione, di fruire del trattamento di pensione anticipata a condizione che abbiano compiuto 58 anni se donne, e 60 anni se uomini, e che abbiano almeno 25 anni di anzianità contributiva presso l’Inpgi. Chiaramente il vaso di Pandora è il Fondo per il pluralismo e per l’innovazione.

Anche se, va detto, il comma 3 bis dell’articolo 57 incrementa lo stesso fondo di 25 milioni di euro (portandolo quindi a 125 milioni di euro) per gli anni 2017 e 2018 attraverso l’incremento della quota rinveniente dal cosiddetto sovra gettito della Rai.

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