Edicole e liberalizzazioni. Il Testo definitivo della riforma con tutti gli emendamenti approvati

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EDICOLE VEDI ART.2 COMMA 5 LETTERA L ED ARTICOLO 4

 

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

(aggiornato con gli emendamenti approvati lunedì 15 febbraio)

 

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico e per la revisione della disciplina del settore dell’editoria e della disciplina pensionistica dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell’Ordine dei Giornalisti.

ART. 1.
(Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione).

  1. al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all’articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell’informazione a livello nazionale e locale, nonché di incentivare l’innovazione dell’offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell’informazione digitale, è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di seguito denominato «Fondo».
  2. Al Fondo affluiscono annualmente:
  3. a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all’editoria quotidiana e periodica anche digitale, comprese le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria di cui all’articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  4. b) le risorse statali destinate all’emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;
  5. c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d’anno, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione di cui all’articolo 1, comma 160, primo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  6. d) le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell’articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
  7. e) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà nel settore dell’informazione pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti di cui all’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli altri soggetti che esercitano l’attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l’acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche.

 

3. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso è comunque adottato. Le risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al cinquanta per cento tra le due amministrazioni, e i criteri di ripartizione tengono conto delle proporzioni esistenti, tra le risorse destinate al sostegno dell’editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all’emittenza radiofonica e televisiva a livello locale
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato delegato è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Art. 2.
Deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico e per la revisione della disciplina del settore dell’editoria e della disciplina pensionistica dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell’Ordine dei Giornalisti

  1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all’editoria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, l’innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell’editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite.
  2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
  3. a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari ammettendo al finanziamento, le imprese editrici che esercitano unicamente l’attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale costituite:

1) come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;

2) come enti senza fini di lucro;

3) per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro

  1. b) mantenimento del finanziamento con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi :

1) delle imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche;

2) per le imprese e gli enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico, braille e supporti informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;

2-bis) : italiani in lingua italiana aggiungere le seguenti: editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero (emendamento 2.24 Porta)

3) per le associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell’elenco istituito dall’articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

  1. c) esclusione dal finanziamento:

1) degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico;

2) esclusione dal finanziamento di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa

  1. d) con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi:

1) riduzione a due anni dell’anzianità di costituzione dell’impresa editoriale e di edizione della testata;

2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall’applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell’informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative

3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l’edizione in formato cartaceo;

4) obbligo per l’impresa di dare evidenza nell’edizione dell’ottenimento del contributo nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo;

  1. e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo:

1) superamento della distinzione tra testata nazionale e testata locale;

2) graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, prevedendo più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta e, per le testate on line, dell’aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti;

3) valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell’offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso;

4) previsione di criteri premiali per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore ai 35 anni e per azioni di formazione e aggiornamento del personale;

5) previsione di limiti massimi al contributo liquidabile, in relazione all’incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell’impresa nella misura massima del 50 per cento;

  1. f) previsione di requisiti di accesso e di regole di liquidazione dei contributi diretti quanto il più possibile omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie;
  2. g) revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l’erogazione dei contributi a sostegno dell’editoria, anche con riferimento agli apporti istruttori demandati ad autorità ed enti esterni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello snellimento dell’istruttoria e della possibilità di liquidare i contributi con una tempistica più efficace per le imprese;
  3. h) introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editoriali, autonome e indipendenti;
  4. i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editoriali di nuova costituzione, mediante bandi indetti annualmente;
  5. l) con riferimento alla rete di vendita:

1) accompagnamento del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l’adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, ferma restando l’applicazione dell’articolo 9 della legge n. 192 del 1998, anche al fine di migliorare la reale possibilità di fornitura adeguata alle esigenze dell’utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo il pluralismo delle testate presenti in tutti i punti vendita;

2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l’assortimento e l’intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le fonti di ricavo potenziale;

3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali;

4) completamento in maniera condivisa e unitaria dell’informatizzazione delle strutture, al fine di connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio;

  1. n) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  3. Al fine di rendere l’accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale in materia, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416 prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

 

  1. Nell’esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
  2. a) ridefinizione, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell’accesso ai prepensionamenti;
  3. b) razionalizzazione delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti con riferimento al rapporto con i consigli regionali dell’ordine, particolarmente nelle materie del procedimento disciplinare e della formazione, e riduzione del numero dei componenti fino a un massimo di trentasei consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti, purché questi ultimi come tali abbiano una posizione previdenziale attiva presso l’Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani, garantendo la massima rappresentatività territoriale; .
  4. I decreti legislativi di cui al comma 4 del presente articolo sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti – per l’ipotesi di cui alla lettera b) – il Ministro della giustizia e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro 20 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti sono adottati .

Art. 3.
(Nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici).

  1. All’articolo 2 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 2, alinea, le parole: «il contributo, che non può comunque superare quello riferito all’anno 2010,» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo, che non può comunque superare il 50 per cento dell’ammontare complessivo dei ricavi dell’impresa editrice, riferiti alla testata per cui si chiede il contributo, al netto del contributo medesimo,»;
  3. b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

 

 

  1. c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Il contributo è erogato in due rate annuali. La prima rata è versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 30 per cento del contributo erogato all’impresa nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il contributo. La seconda rata, a saldo, è liquidata entro il termine di conclusione del procedimento. All’atto dei pagamenti, l’impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

  1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dai contributi relativi all’anno 2016.
  2. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2016, le domande per l’ammissione al sostegno pubblico all’editoria, sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa editoriale, sono presentate, per via telematica e con firma digitale, dal 1o al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo, secondo le modalità pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le domande devono essere corredate dei documenti istruttori o delle dichiarazioni sostitutive attestanti: l’assetto societario, il numero dei giornalisti dipendenti associati, la mutualità prevalente, il divieto di distribuzione degli utili, l’anzianità di costituzione e di edizione della testata, la periodicità e il numero delle uscite, l’insussistenza di situazioni di collegamento o di controllo previste dall’articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall’articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l’iscrizione al registro delle imprese, gli estremi delle posizioni contributive presso istituti previdenziali, la proprietà o la gestione della testata. Le imprese editoriali devono inoltre far pervenire nel medesimo termine un campione di numeri della testata edita. Entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo, le imprese editoriali richiedenti il contributo devono produrre il bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali, i prospetti dei costi e delle vendite; tale documentazione deve essere certificata da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
  3. A decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
  4. a) il comma 7-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, è abrogato;
    b) all’articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il prodotto editoriale è identificato dalla testata intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione».

 

Art. 4.
(Nuove disposizioni per la vendita dei giornali).

  1. A decorrere dal 1 gennaio 2017, i punti di vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato. Per pubblicazioni regolari si intendono quelle che hanno già effettuato la registrazione presso il tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e che recano stampati sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato.

Art. 5.
(Norme modificative e abrogative).

  1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati la lettera b) del comma 160 e il comma 162.
  2. All’articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri».

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