ECCO L’EMENDAMENTO FREQUENZE

0
543





Nuova pagina 1

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

      Art. 8-bis(Esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 – Causa C-380/05
in materia di frequenze televisive).
– 1. In considerazione del differimento
all’anno 2012 del termine di cui all’articolo 2-bis, comma 5, del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità di dare esecuzione alla
sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli
obblighi comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta i
provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite
dalle reti private eccedenti, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente
acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami
di azienda che le costituivano.

          2. Le emittenti
eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di contenuti, possono far
trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali
terrestri.

          3. Le frequenze
liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero dello sviluppo
economico in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni
rilasciate il 28 luglio 1999 per l’attività di diffusione televisiva in ambito
nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto
avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle
frequenze, in modo da assicurare l’irradiazione dei loro programmi in un’area
geografica che comprenda almeno l’ottanta per cento del territorio nazionale e
tutti i capoluoghi di provincia.

          4. All’atto
dell’assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni,
il cui periodo dì validità si intende prolungato di diritto previa
presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, devono assumere
l’impegno di digitalizzare l’intera rete assegnata entro la data fissata per la
completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.

          5. Le frequenze
residue sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso
procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività,
trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore
dell’emittenza locale.
8. 0100.    Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti,
Cimadoro, Costantini, Cambursano. Barbato, Favia, Aniello Formisano, Giulietti,
Messina, Misiti, Monai, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba,
Piffari, Pisicchio, Porcino, Porfidia, Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera, Di
Giuseppe, Touadi.

Subemendamento all’articolo aggiuntivo
8. 014. del
Governo

      All’articolo aggiuntivo 8. 014. del
Governo, comma 2, capoverso, alinea, aggiungere, in fine, le parole:

comunque commisurata al reale vantaggio economico conseguito dal soggetto che ha
determinato la sanzione amministrativa.
0. 8. 014. 1.    Borghesi.

      Dopo l’articolo 8, aggiungere il
seguente:

      Art. 8-bis. (Modifiche al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Procedure d’infrazione n. 2007/2110,
2005/2240 e 2004/4303)
– 1. All’articolo 37, comma 3, gli ultimi due periodi
sono abrogati.

          2. Il comma 2
dell’articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito
dal seguente:

              «2.
L’Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera
l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

              a)
da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui
al comma 1, lettere a), b) e c);

              b)
da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui
al comma 1, lettere d) ed e);

              c)
da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma
1, lettera f);

              d)
da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma
1, lettera g);

              e)
da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma
1, lettere h), i), l), m), n);

              f)
da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cu al comma 1,
lettera o), anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed
enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi da agenzie pubblicitarie o
centri media».

          3. All’articolo
51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dal presente
articolo, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

              «2-bis.
Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del
pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni».

          4. L’articolo 51,
comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è abrogato.

          5. Al comma 5
dell’articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, le parole: «prevista dai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle
seguenti: «prevista dai commi 1 e 2».
8. 014.    Governo.

Subemendamenti all’articolo aggiuntivo 8. 015. (ulteriore nuova
formulazione)
del Governo

      All’articolo aggiuntivo 8. 015.
(ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 1, capoverso, sopprimere il
secondo periodo.

0. 8. 015. 19.    Meta, Amici, Zaccaria, Marchi, Gozi,
Gentiloni Silveri.

      All’articolo aggiuntivo 8. 015.
(ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il
seguente periodo:
Conseguentemente, sono abrogati l’articolo 2-bis,
comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, gli articoli 23, commi 1, 2, 3, 5, 9 e 11, e
25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e gli articoli 15, comma 4, 25,
comma 1, e 27, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
0. 8. 015. 1.    Zaccaria, Amici, Meta, Gozi, Marchi,
Gentiloni Silveri.

      All’articolo aggiuntivo 8. 015.
(ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il
seguente periodo:
Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, commi 1,
2, 3, 5, 9 e 11, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 3.    Meta, Amici, Marchi, Gozi, Zaccaria,
Gentiloni Silveri.

      All’articolo aggiuntivo 8. 015.
(ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il
seguente periodo:
Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, commi 1,
2, 5, 9 e 11, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 4.    Amici, Meta, Marchi, Gozi, Zaccaria,
Gentiloni Silveri.

      All’articolo aggiuntivo 8. 015.
(ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il
seguente periodo:
Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, commi 1,
5, 9 e 11, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 5.    Amici, Meta, Marchi, Gozi, Zaccaria,
Gentiloni Silveri.

      All’articolo aggiuntivo 8. 015.
(ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il
seguente periodo:
Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, commi 5,
9 e 11, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 10.    Amici, Meta, Marchi, Gozi,
Zaccaria, Gentiloni Silveri.

      All’articolo aggiuntivo 8. 015.
(ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il
seguente periodo:
Conseguentemente, sono abrogati l’articolo 23, commi 2 e
3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l’articolo 27, comma 3, del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
0. 8. 015. 6.    Meta, Marchi, Gozi, Amici, Zaccaria,
Gentiloni Silveri.

      All’articolo aggiuntivo 8. 015.
(ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il
seguente periodo:
Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, commi 5 e
11, e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 11.    Meta, Marchi, Gozi, Amici,
Zaccaria, Gentiloni Silveri.

      All’articolo aggiuntivo 8. 015.
(ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il
seguente periodo:
Conseguentemente, sono abrogati l’articolo 23, comma 2,
della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l’articolo 27, comma 3, del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
0. 8. 015. 8.    Meta, Marchi, Gozi, Amici, Zaccaria,
Gentiloni Silveri.

      All’articolo aggiuntivo 8. 015.
(ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il
seguente periodo:
Conseguentemente, è abrogato l’articolo 23, commi 2 e 3,
della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 7.    Marchi, Gozi, Meta, Amici, Zaccaria,
Gentiloni Silveri.

      All’articolo aggiuntivo 8. 015.
(ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il
seguente periodo:
Conseguentemente, sono abrogati gli articoli 23, comma 5,
e 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 12.    Meta, Marchi, Gozi, Amici,
Zaccaria, Gentiloni Silveri.

      All’articolo aggiuntivo 8. 015.
(ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il
seguente periodo:
Conseguentemente, sono abrogati l’articolo 25, comma 1, e
l’articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
0. 8. 015. 2.    Marchi, Gozi, Meta, Amici, Zaccaria,
Gentiloni Silveri.

      All’articolo aggiuntivo 8. 015.
(ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, aggiungere, in fine, il
seguente periodo:
Conseguentemente, è abrogato l’articolo 23, comma 2,
della legge 3 maggio 2004, n. 112.
0. 8. 015. 9.    Marchi, Gozi, Meta, Amici, Zaccaria,
Gentiloni Silveri.

      All’articolo aggiuntivo 8. 015.
(ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 3, primo periodo, aggiungere,
in fine, le parole:
e della sentenza C-380/05 della Corte di giustizia della
Comunità europea del 31 gennaio 2008.
0. 8. 015. 13.    Zaccaria, Amici, Meta, Gozi,
Marchi, Gentiloni Silveri.

      All’articolo aggiuntivo 8. 015.
(ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 3, sopprimere il secondo
periodo.

0. 8. 015. 14.    Amici, Zaccaria, Meta, Gozi,
Marchi, Gentiloni Silveri.

      All’articolo aggiuntivo 8. 015.
(ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 3, secondo periodo, sopprimere
le parole:
, anche ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
0. 8. 015. 20.    Zaccaria, Meta, Amici, Marchi, Gozi,
Gentiloni Silveri.

      All’articolo aggiuntivo 8. 015.
(ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 3, secondo periodo, sopprimere
le parole:
e dell’attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle
frequenze.
0. 8. 015. 21.    Amici, Zaccaria, Meta, Marchi, Gozi,
Gentiloni Silveri.

      All’articolo aggiuntivo 8. 015.
(ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 4, sopprimere le parole:
,
in base alle procedure definite dall’Autorità nella delibera n. 603/07/CONS e
sue successive modificazioni e integrazioni,
0. 8. 015. 15.    Gozi, Meta, Amici, Zaccaria,
Marchi, Gentiloni Silveri.

      All’articolo aggiuntivo 8. 015.
(ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 4, sopprimere le parole:
e
sue successive modificazioni e integrazioni.
0. 8. 015. 16.    Meta, Amici, Zaccaria, Gozi,
Marchi, Gentiloni Silveri.

      All’articolo aggiuntivo 8. 015.
(ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 5, sopprimere le parole:
,
e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze.
0. 8. 015. 22.    Amici, Zaccaria, Meta, Marchi, Gozi,
Gentiloni Silveri.

      All’articolo aggiuntivo 8. 015.
(ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 5, sostituire le parole:

con decreto del Ministro dello sviluppo economico non avente natura
regolamentare, d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è
definito con le seguenti: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
definisce.
0. 8. 015. 18.    Marchi, Gozi, Meta, Amici,
Zaccaria, Gentiloni Silveri.

      All’articolo aggiuntivo 8. 015.
(ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 5, sopprimere le parole:

non avente natura regolamentare.
0. 8. 015. 17.    Marchi, Gozi, Meta, Amici,
Zaccaria, Gentiloni Silveri.

      Dopo l’articolo 8, aggiungere il
seguente:

      Art. 8-bis. – 1. L’articolo 15,
comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal
seguente:

          «1. Fatti salvi
i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle
radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal Codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto
2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli
altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l’attività di
operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai
principi della direttiva 2002/77/CE della Commissione del 16 settembre 2002 e
della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo
2002. Tale attività è soggetta al regime dell’autorizzazione generale, ai
sensi dell’articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259».

          2. Le licenze
individuali già rilasciate ai sensi della deliberazione dell’AGCOM n. 435/01/CONS,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono modificate, su iniziativa del Ministero dello
sviluppo economico, allineandole alle disposizioni del presente articolo. È
abrogato l’articolo 25, comma 12, della legge 3 maggio 2004, n. 112.

          3. Fermo restando
quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di radiodiffusione
televisiva, il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari di
autorizzazione generale avviene nel rispetto dell’articolo 14 del Codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni. La prosecuzione nell’esercizio degli
impianti di trasmissione è consentita a tutti i soggetti che ne hanno titolo,
anche ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la
conversione definitiva delle trasmissioni televisive in tecnica digitale, nel
rispetto del programma per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva
digitale di cui al comma 5 e dell’attuazione del Piano nazionale di assegnazione
delle frequenze.

          4. Nel corso
della progressiva attuazione del piano di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale terrestre, nel rispetto del relativo programma di
attuazione di cui all’articolo 42, comma 11, del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, i diritti di uso delle frequenze per l’esercizio delle reti
televisive digitali saranno assegnati, in base alle procedure definite
dall’Autorità nella delibera n. 603/07/CONS e sue successive modificazioni e
integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario,
basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.

          5. Al fine di
rispettare la previsione dell’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, e successive modificazioni, e di dare attuazione al piano di assegnazione
delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico non avente
natura regolamentare, d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, è definito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, un programma per il passaggio
definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione
delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze.
8. 015.    (Ulteriore nuova formulazione)
Governo.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome