DL SVILUPPO ARRIVA AL SENATO. LE NOVITÀ DEL PROVVEDIMENTO

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Si è conclusa la discussione alla Camera del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, contenente misure urgenti per la crescita del Paese, che ha subito diverse modifiche e integrazioni nel corso dell’esame in sede referente. Il provvedimento inizia, questa settimana, l’esame nelle Commissioni del Senato.
Tra le novità del decreto-legge vi sono:

Misure a favore delle imprese
Le imprese possono emettere cambiali finanziarie e obbligazioni a condizione che siano assistite da uno sponsor, e che il bilancio sia assoggettato a revisione.
Nell’ambito delle politiche a favore delle imprese, rientrano le modifiche introdotte alla disciplina dell’IVA «per cassa», ossia dei casi in cui l’IVA sulle cessioni di beni/prestazioni di servizi diventa esigibile (e dunque deve essere versata all’erario) al momento del pagamento dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate, in luogo del momento di effettuazione dell’operazione.
Il regime «per cassa» viene quindi reso opzionale e se ne prevede l’applicabilità alle operazioni effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a due milioni di euro, in luogo dell’attuale soglia di duecentomila euro. Ne potranno beneficiare 4,386 milioni di imprese su 4,526 milioni, pari al 96,9 per cento del totale: che non saranno più costrette a fare da banca alle imprese di più grandi dimensioni e ne avranno un forte beneficio in termini di liquidità.
Sono rafforzate le attività del Fondo per la crescita sostenibile, che accorpa oltre 43 sistemi di incentivazione dispersi in altrettante disposizioni di legge: in pratica, si crea un’unica «cassetta degli attrezzi» e un unico fondo che consente di intervenire in modo integrato e, dunque, con maggiore efficacia ed efficienza.
In relazione alla revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale, sulla scia del modello del Chapter 11 statunitense, le principali modifiche hanno riguardato – tra l’altro – l’estensione ad alcune tipologie d’immobile a uso non abitativo dell’elenco degli atti sottratti alla revocatoria fallimentare; la modifica della decorrenza dei termini per l’azione revocatoria nel caso in cui il fallimento segua alla domanda di concordato preventivo; l’introduzione di alcuni oneri informativi in capo al debitore, alcuni casi di inammissibilità della domanda laddove analoga domanda non sia stata accolta negli ultimi due anni, termini più brevi laddove sia pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento; sotto altro profilo, nel procedimento relativo alle adesioni alla proposta di concordato preventivo, sono introdotte maggiori garanzie informative per i creditori che non hanno esercitato il voto ed è modificato il procedimento nel giudizio di omologazione relativo al concordato preventivo.
Tra le misure volte al sostegno delle imprese italiane che esportano, sono previste modifiche alla disciplina sui composti organici volatili che hanno permesso, attraverso una interpretazione delle norme più in linea con la disciplina europea, di salvaguardare l’intero settore, consentendo l’immissione sul mercato extra UE di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria che non rispettano il limite di contenuto di composti organici volatili (COV).

Agenda digitale
Tra le misure volte a migliorare la trasparenza e l’efficienza della pubblica amministrazione, vi è poi l’estensione alle aziende speciali e alle società c.d. in house dell’obbligo di conformarsi alla prescrizione di pubblicità previste per tutte le pubbliche amministrazioni sulla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, nonché l’assoggettamento dell’Agenzia per l’Italia digitale ai principi di efficacia, efficienza, imparzialità, semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese. Sono inoltre trasferite all’Agenzia le funzioni dell’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione in materia di sicurezza delle reti e le attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale per la più efficace erogazione di servizi in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese.

Lavoro e occupazione
Previste misure per le attività svolte dai call center con almeno 20 dipendenti: tra l’altro, l’obbligo, per le aziende che spostano l’attività fuori del territorio nazionale, di comunicare tale spostamento al Ministero del lavoro, individuando i lavoratori coinvolti, nonché all’Autorità garante della privacy, indicando le misure adottate ai fini del rispetto della legislazione nazionale nonché il divieto di erogazione di specifici benefici ed incentivi alle aziende che delocalizzano le attività nei paesi esteri.
Sono state introdotte modifiche alla riforma del mercato del lavoro. In particolare: a) nell’ambito della riduzione degli intervalli di tempo, prevista dai contratti collettivi, oltre i quali la stipula di un nuovo contratto a termine viene considerato, dopo la scadenza del precedente, come assunzione a tempo indeterminato, si precisa che tali riduzioni si applichino alle attività stagionali ed in ogni altro caso previsto, ad ogni livello, dalla contrattazione collettiva; b) si prevede che la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato sia ammessa in tutti i settori produttivi in caso di utilizzo da parte del somministratore di lavoratori assunti con contratto di apprendistato; c) si modificano i presupposti previsti ai fini della presunzione che le prestazioni rese da titolari di partita IVA siano da considerare come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevedendo che la durata della collaborazione con lo stesso committente deve essere superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi (invece che per un solo anno) e che il corrispettivo annuo deve superare l’80% del fatturato complessivo per due anni solari consecutivi (invece che per un solo anno); c) si dispone che per il 2013 i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possano svolgere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi (compresi gli enti locali, fermi restando i vincoli vigenti in materia di contenimento delle spese di personale) nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare; d) per quanto attiene alle disposizioni transitorie che riducono progressivamente la durata del trattamento di mobilità (fino all’entrata in vigore dell’ASpi, prevista per il 2017) si proroga di un anno (ossia al 31 dicembre 2014) la disciplina attualmente prevista fino al 31 dicembre 2013 (il che si traduce in una durata dell’indennità di mobilità superiore di 6 mesi, nel 2014, per i lavoratori ultracinquantenni del Centro-nord e di tutti i lavoratori del Centro-Sud); e) si prevede un momento di verifica, entro il 31 ottobre 2014, della disposizioni transitorie in materia di mobilità, al fine di assumere eventuali iniziative in materia; f) si rimodula l’aumento delle aliquote contributive della Gestione separata INPS, abbassando per alcuni periodi le aliquote dovute dagli assicurati non iscritti ad altre forme pensionistiche e aumentando le aliquote dovute dai soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche, riducendo il periodo transitorio e anticipando al 2016 l’aliquota a regime; g) intervenendo sulla disciplina dell’erogazione della CIGS per le aziende sottoposte a procedure concorsuali nonché nei casi di aziende sottoposte (ai sensi della disciplina contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso) a sequestro o confisca, si precisa che l’erogazione dello strumento di tutela del reddito è previsto solo quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con specifico decreto, e rinviando l’abrogazione della richiamata disciplina a decorrere dal 1o gennaio 2016; h) si stabilisce l’obbligo di depositare i contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedano il ricorso agli ammortizzatori sociali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo specifiche modalità; i) intervenendo sulla disciplina in materia di diritto al lavoro dei disabili, si interviene, in senso restrittivo, sulle categorie escluse dalla base di computo, inserendovi anche lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi.

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