Categories: Giurisprudenza

DL OMNIBUS/ LEVI (PD): PROROGA DIVIETO INCROCI STAMPA-TV FINALIZZATA A PENALIZZARE SKY E TELECOM ITALIA

Ieri, nel corso dell’esame del dl n. 34/2011 in commissione alla Camera, l’onorevole Ricardo Franco Levi (PD) ha osservato, riguardo all’articolo 3, come “parrebbe un elemento positivo la nuova proroga del divieto, per i soggetti che esercitano attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Tuttavia, nella prassi si porrà il problema di determinare la valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC), in ordine al rispetto della soglia individuata nei ricavi superiori all’8 per cento di tale valore”. Al riguardo, ha rilevato Levi come “i limiti posti dalla norma appaiano in realtà finalizzati a non consentire alle società commerciali Sky Italia e Telecom Italia S.p.A. di intraprendere l’attività di impresa nel settore dell’editoria di giornali quotidiani”.
Ricordiamo che l’articolo 3 del decreto (Proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione) novella il comma 12, dell’articolo 43, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, modificando la disciplina sul divieto di incroci proprietari dei media televisivi e della carta stampata, prevedendo che:
1. i soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che hanno conseguito ricavi superiori all’8% del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni;
2. le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche sono superiori al 40% dei ricavi complessivi di quel settore;
non possono, prima del 31 marzo 2011:
1. acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani;
2. partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.
Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile mentre non si applica alle imprese editrici di giornali diffusi esclusivamente in modalità elettronica.

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