DL OMNIBUS/ GIULIETTI E LEVI: SOTTRAZIONE FREQUENZE ALLE TV LOCALI UN DANNO AL DIBATTITO DEMOCRATICO

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Ieri, nel corso dell’esame del dl n. 34/2011 (C 4307)
in commissione alla Camera, l’onorevole Giuseppe Giulietti, del Gruppo Misto, ha messo in evidenza, la sottrazione di capacità trasmissiva delle emittenti locali a favore di quelle nazionali, prevista nell’articolo 4, che risulta “particolarmente dannosa” perché fa “venir meno le potenzialità di un dibattito democratico sul territorio”. Ha invitato, quindi, la Commissione a stralciare alcune parti del provvedimento. Concorde l’onorevole Ricardo Franco Levi del Pd che ha messo anche in evidenza come “l’aggravio procedurale derivante dalla nuova disciplina di assegnazione delle frequenze radiotelevisive locali è suscettibile di mettere a rischio la possibilità di avere degli introiti finanziari dalle aste per le frequenze, da cui ricavare risorse per finanziare anche il settore della cultura”.
Ricordiamo che l’art. 4 del dl n. n. 34/2011 (Misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico) proroga al 30 settembre 2011 il termine per stabilire il calendario definitivo per la transizione alla trasmissione televisiva digitale terrestre. Inoltre, entro il 30 giugno 2012, il Ministero dello sviluppo economico deve provvedere all’assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive. Per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, deve predisporre, per ciascuna area tecnica, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri:
a) entità del patrimonio al netto delle perdite;
b) numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
c) ampiezza della copertura della popolazione;
d) priorità cronologica di svolgimento dell’attività nell’area, anche con riferimento all’area di copertura.
Nelle aree in cui, al 1º gennaio 2011, non ha avuto luogo il passaggio al digitale terrestre, il Ministero dello sviluppo economico non procede all’assegnazione a operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d’uso relativi alle frequenze della banda 790-862 MHz. Mentre, nelle aree in cui ha avuto già luogo il passaggio al digitale terrestre, il Ministero rende disponibili le frequenze nella banda 790-862 Mhz, assegnando ai soggetti titolari di diritto d’uso di tali frequenze, risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti d’uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve definire le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d’uso hanno l’obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1º gennaio 2011 non destinatari di diritti d’uso sulla base delle citate graduatorie.

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