DIVIETO DIFFUSIONE SONDAGGI: ANCHE QUELLI EFFETTUATI NEL PERIODO PRECEDENTE A QUELLO DEL DIVIETO

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L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in merito alla diffusione dei sondaggi politico elettorali, il 5 aprile, ha emanato un ordine per l’attento rispetto del divieto previsto dalla legge del 22 febbraio 2000 il cui articolo 8 prevede che nei 15 giorni precedenti la data delle votazioni “è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto”. Il divieto è rivolto a tutte le emittenti radiotelevisive, le società editrici di quotidiani e periodici e le agenzie di stampa.
In caso di inosservanza del divieto, l’emittente o l’organo di informazione interessati sono tenuti a dichiarare l’avvenuta violazione sullo stesso mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio, sempre che nell’immediatezza del fatto l’avvenuta violazione non sia stata già spontaneamente e pubblicamente riconosciuta con adeguata evidenza dalla stessa emittente o dall’organo di informazione interessati. Il mancato rispetto dell’ordine comporta inoltre l’applicazione di sanzioni pecuniarie.
Fabiana Cammarano

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