Con l’ordinanza n. 3127/2026 il Tribunale di Milano è intervenuto sulle procedure con cui Google gestisce le richieste di deindicizzazione, accogliendo parzialmente l’azione inibitoria collettiva promossa da alcuni membri dell’associazione Algopolio nei confronti di Google LLC, Google Ireland Limited e Google Italy Srl.
Entro il 15 novembre 2026 il motore di ricerca dovrà consentire agli utenti di presentare documenti a sostegno delle proprie richieste e rendere comprensibili le ragioni degli eventuali dinieghi. In caso di ritardo nell’esecuzione dell’ordine è prevista una penale di 20 mila euro al giorno.
La questione riguarda l’effettività del diritto all’oblio. I ricorrenti hanno contestato un sistema che respingerebbe le richieste attraverso risposte automatiche e impersonali, senza permettere agli interessati di documentare adeguatamente la propria posizione. Il Tribunale ha condiviso le censure relative all’impossibilità di allegare documentazione e alla scarsa chiarezza delle risposte. Il gestore del motore di ricerca, chiamato a bilanciare interessi contrapposti, deve poter disporre degli elementi necessari per valutare il singolo caso.
Il diritto all’oblio, infatti, richiede un equilibrio tra la protezione dei dati personali e il diritto della collettività a conoscere informazioni di interesse pubblico. La richiesta di deindicizzazione non determina automaticamente la rimozione di un risultato: occorre valutare le circostanze concrete e gli interessi coinvolti. Proprio questa esigenza rende essenziale una procedura che permetta al cittadino di rappresentare compiutamente le proprie ragioni.
La possibilità di presentare documenti e l’obbligo di motivare il rifiuto sono quindi due aspetti dello stesso problema. Senza documentazione, la valutazione rischia di essere incompleta. Senza una motivazione comprensibile, l’interessato non può sapere quali elementi siano stati considerati e perché la sua richiesta sia stata respinta. La tutela prevista dalla legge dipende anche dalla qualità degli strumenti attraverso i quali viene esercitata.
Per gli editori la vicenda assume rilievo perché la deindicizzazione incide sulla reperibilità delle notizie. Rimuovere un collegamento dai risultati associati al nome di una persona non equivale a cancellare l’articolo dal sito del giornale. Il contenuto può rimanere nell’archivio della testata, mentre cambia la possibilità di raggiungerlo attraverso una ricerca nominativa.
Il Tribunale ha inoltre respinto la richiesta di estendere automaticamente la deindicizzazione a tutti gli altri indirizzi contenenti la stessa informazione. Google ha annunciato appello, difendendo le proprie procedure e sostenendo di affidare a personale dedicato l’esame delle richieste, nel rispetto della riservatezza e del diritto all’informazione.
L’ordinanza porta così l’attenzione sulla responsabilità delle piattaforme nelle decisioni che incidono sulla visibilità delle notizie e sulla reputazione delle persone. Il bilanciamento tra questi diritti richiede una valutazione concreta, della quale il cittadino possa comprendere le ragioni. Perché un diritto possa essere esercitato davvero, occorre che chi decide sul suo riconoscimento spieghi anche perché, eventualmente, lo nega.
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