Circolari

Circolare n. 47 del 08/10/2026 – Agenzie di stampa di rilevanza nazionale – Modifiche introdotte dal DPCM 4 agosto 2026

Nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 21 settembre 2026 è stato pubblicato il DPCM 4 agosto 2026, che ha modificato il DPCM 11 luglio 2023 relativo ai requisiti e ai parametri per l’iscrizione nell’elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale.

Il provvedimento aggiorna i requisiti organizzativi, le modalità di determinazione e ripartizione delle risorse e la disciplina dei contratti per l’acquisizione dei notiziari destinati alle pubbliche amministrazioni. Di seguito si esaminano le disposizioni articolo per articolo.

Articolo 1 – Requisiti per l’iscrizione e termine di presentazione delle domande

L’articolo 1 modifica l’articolo 2 del DPCM 11 luglio 2023, sostituendo il requisito relativo all’istituzione del Garante dell’informazione con la presenza di una figura professionale specializzata che affianchi la direzione editoriale nell’applicazione dell’intelligenza artificiale, in conformità all’articolo 19 del Nuovo codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti. Ricordiamo che l’articolo 19 del codice deontologico stabilisce che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle redazioni deve rispettare quattro principi: 1) l’IA non può sostituire l’attività giornalistica, pur potendo essere utilizzata consapevolmente come strumento di supporto; 2) il giornalista deve dichiararne esplicitamente l’utilizzo nella produzione o modifica di testi, immagini e contenuti sonori, specificando quale contributo abbia fornito; 3) il giornalista mantiene la responsabilità e il controllo dei contenuti e deve verificare le fonti e la veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati; 4) il ricorso all’IA non esonera il giornalista dal rispetto degli obblighi deontologici e, pertanto, non si può giustificare un errore attribuendolo allo strumento. L’articolo 19 non impone agli editori di nominare una figura che affianchi il direttore nella verifica degli obblighi di trasparenza, verifica e responsabilità dell’intelligenza artificiale; il DPCM prevede, invece, un obbligo specifico in tale direzione per le agenzie di rilevanza nazionale.

Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha chiarito che, come figura professionale per la suddetta attività, può essere individuato un lavoratore subordinato oppure un consulente o collaboratore esterno, purché contrattualizzato per tale funzione. Occorre un atto formale di designazione o nomina, con comunicazione del nominativo al Dipartimento.

Viene inoltre eliminato il requisito del rating di legalità e fissato il periodo per la presentazione delle domande di iscrizione dal 1° al 31 ottobre di ciascun anno.

La disposizione ribadisce che i requisiti minimi devono sussistere sia al momento dell’iscrizione sia durante la permanenza nell’elenco. Resta confermato che l’iscrizione non comporta automaticamente la stipulazione di un contratto, subordinata al positivo esito della procedura negoziata con il Dipartimento. Viene inoltre eliminata la qualificazione del corrispettivo come “minimo”, coordinando la disposizione con i nuovi criteri di determinazione e ripartizione delle risorse.

Restano invariati gli altri requisiti: almeno cinquanta giornalisti assunti a tempo pieno e indeterminato, retribuzioni non inferiori ai minimi del contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico, almeno quattrocento lanci giornalieri con il frazionamento consentito, capacità di raccolta capillare delle informazioni sul territorio nazionale e bilancio certificato, alimentato per almeno la metà da risorse acquisite attraverso attività svolte per il settore privato e comunque sul mercato.

Articolo 2 – Parametri premianti e qualificazione del corrispettivo

L’articolo 2 modifica l’articolo 3 del precedente decreto, abrogando la disposizione che prevedeva un incremento del corrispettivo proporzionale al numero di giornalisti eccedente la soglia minima di cinquanta. Il peso dell’occupazione viene ora disciplinato attraverso il criterio di riparto introdotto dall’articolo 4 del nuovo DPCM.

La parola «contributo», riferita alla componente premiale, viene sostituita con «corrispettivo», coerentemente con la natura contrattuale dell’acquisizione dei notiziari. Vengono inoltre rinumerati i commi e corretto il rinvio alla disposizione che elenca i parametri premianti.

Restano confermati i cinque parametri: politiche di reclutamento che privilegino giornalisti di età non superiore a trentacinque anni; disponibilità ad assumere giornalisti divenuti esuberi a seguito di ristrutturazioni o accorpamenti; programmi di investimento in tecnologie innovative; collaborazioni con agenzie estere che vadano oltre la mera traduzione e distribuzione delle notizie; capacità e frequenza di accesso a fonti informative specializzate.

Articolo 3 – Determinazione delle risorse e quota premiale

L’articolo 3 modifica l’articolo 4 del DPCM 11 luglio 2023, introducendo un limite alla determinazione annuale delle risorse. L’importo stabilito dal Dipartimento non può superare la media delle risorse complessivamente assegnate alle Agenzie di rilevanza nazionale nei tre anni precedenti e deve comunque rispettare lo stanziamento del pertinente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La media triennale costituisce quindi un tetto massimo, senza garantire l’assegnazione di un importo pari a tale media.

Viene inoltre precisato che il corrispettivo della singola Agenzia è determinato mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, disciplinata dall’articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

La quota destinata ai parametri premianti è fissata al 10 per cento delle risorse complessive. La disciplina precedente prevedeva invece una percentuale compresa tra il 10 e il 20 per cento, incrementata dalle economie dell’anno finanziario precedente; tale previsione viene sostituita.

Articolo 4 – Durata dei contratti e ripartizione delle risorse

L’articolo 4 modifica l’articolo 5 del precedente decreto. Per ciascun triennio il contratto ha durata annuale ed è rinnovato per altri due anni, a condizione che permangano i requisiti per l’iscrizione. Viene sostituita la precedente previsione di proroga tacita ed eliminata la disciplina della novazione del contratto collegata alle variazioni del numero di giornalisti o dei parametri premianti.

Il nuovo comma 3 stabilisce il criterio di ripartizione delle risorse. Il 90 per cento viene ripartito tra tutte le Agenzie iscritte sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Il restante 10 per cento è riservato alle Agenzie che possiedano almeno tre dei cinque parametri premianti. Anche questa quota è distribuita sulla base della medesima media occupazionale quinquennale.

Il possesso dei parametri premianti determina dunque l’accesso alla quota aggiuntiva, mentre il criterio di riparto resta legato all’occupazione giornalistica stabile. La soglia di cinquanta giornalisti richiesta per l’iscrizione va tenuta distinta dalla media quinquennale utilizzata per distribuire le risorse.

Articolo 5 – Abrogazione della disciplina transitoria

L’articolo 5 abroga integralmente l’articolo 6 del DPCM 11 luglio 2023, dedicato alla prima applicazione e alla fase transitoria del triennio 2024–2026.

Viene così eliminata la disposizione che quantificava le risorse nel 65 per cento della media dei corrispettivi degli ultimi cinque anni percepiti dalle Agenzie risultate vincitrici della gara del 2017. Viene meno anche la previsione che, nella fase transitoria, subordinava il riconoscimento della componente premiale alla presenza di risparmi. Questi meccanismi sono sostituiti dalla nuova disciplina delle risorse e del riparto sopra descritta.

Articolo 6 – Aggiornamento dell’elenco e cause di cancellazione

L’articolo 6 sostituisce l’articolo 7 del precedente decreto. Il Dipartimento aggiorna l’elenco sulla base delle nuove domande e delle cancellazioni conseguenti alla perdita dei requisiti.

Per le Agenzie iscritte dopo il 2024, l’avvio delle procedure negoziate resta subordinato alla disponibilità finanziaria, derivante dall’incremento delle risorse o dai risparmi conseguenti a eventuali cancellazioni, e all’esigenza delle pubbliche amministrazioni di acquisire ulteriori notiziari. L’iscrizione nell’elenco, pertanto, non garantisce la stipulazione di un contratto. Questa limitazione era già presente nel DPCM del 2023, che la riferiva alle iscrizioni successive al primo anno della fase transitoria.

A nostro avviso, tale meccanismo rischia di produrre effetti distorsivi della concorrenza, consolidando la posizione degli operatori già contrattualizzati e ostacolando l’accesso di altre Agenzie, pur in possesso dei medesimi requisiti. La distinzione fondata sulla data di iscrizione solleva quindi interrogativi sulla compatibilità con i principi di uguaglianza e ragionevolezza, di libertà di iniziativa economica e di pluralismo dell’informazione, riconducibili agli articoli 3, 41 e 21 della Costituzione. La criticità riguarda la possibile cristallizzazione del vantaggio degli operatori già presenti, ferma restando la necessità di rispettare le disponibilità finanziarie e gli effettivi fabbisogni delle amministrazioni.

Rimane l’obbligo di comunicare al Dipartimento le modifiche dei requisiti e dei parametri e di segnalare tempestivamente la perdita dei requisiti minimi.

Particolare attenzione merita la nuova causa di cancellazione per il mancato regolare pagamento degli stipendi ai giornalisti durante la vigenza del contratto. La conseguenza è particolarmente incisiva: la cancellazione dall’elenco determina anche la risoluzione del contratto stipulato con il Dipartimento.

La formulazione, tuttavia, non definisce cosa debba intendersi per mancato «regolare pagamento»: non indica quanti giorni di ritardo o quante mensilità arretrate assumano rilevanza, né distingue espressamente tra un ritardo occasionale successivamente sanato e un inadempimento persistente. La disposizione non prevede inoltre uno specifico termine per regolarizzare la posizione prima della cancellazione.

Appare pertanto necessario un chiarimento applicativo del Dipartimento che individui criteri oggettivi per accertare l’irregolarità e consenta un’applicazione proporzionata alla gravità dell’inadempimento. Nel frattempo, le Agenzie devono prestare particolare attenzione al rispetto delle scadenze retributive, conservando la documentazione dei pagamenti effettuati.

Articolo 7 – Invarianza finanziaria

L’articolo 7 dispone che dall’attuazione del decreto non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il provvedimento modifica quindi requisiti e modalità di assegnazione delle risorse senza introdurre, di per sé, nuovi stanziamenti.

Alla luce delle modifiche, le Agenzie interessate sono invitate a verificare il possesso dei requisiti aggiornati, a formalizzare la designazione della figura specializzata nell’applicazione dell’intelligenza artificiale e a predisporre la documentazione relativa all’occupazione e ai parametri premianti. Il Dipartimento precisa che anche le Agenzie già iscritte devono comunicare il possesso dei requisiti aggiornati ai fini della permanenza nell’elenco e mette a disposizione i relativi modelli sul proprio sito.

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