DIRITTO D’AUTORE, UNA QUESTIONE D’INTERPRETAZIONE

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Caro direttore, in un commento apparso ieri sul Corriere della Sera, si
imputa all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di aver rinunciato
ad esercitare il proprio ruolo in difesa del diritto d’autore in rete, rinuncia
di cui avrei informato il Senato nella mia audizione di ieri.
Non è assolutamente vero che io abbia subordinato l’emanazione del nostro regolamento sul diritto d’autore a una decisione del Parlamento, dell’Unione europea, e, addirittura, dell’Onu. Nella mia audizione ho, al contrario, citato le tre norme primarie sulle quali si basa la competenza dell’Agcom, affermando,
senza esitazione e senza equivoci, che sono
sufficienti. E alla domanda del perché l’Agcom
continui ad esporsi lungo un crinale così
complesso e accidentato ho testualmente
risposto: «Perché riteniamo di avere un mandato
dalla legge. E le leggi vanno applicate,
non eluse nascondendo la testa sotto la sabbia
per pusillanimità. Credo che l’Istituzione
davanti alla quale sto parlando – che le leggi
le fa per vederle applicate — non possa non
essere d’accordo».
L’auspicio che il Parlamento,
la Commissione europea, se non addirittura
l’Onu, si occupino di «un assetto sistematico
della materia» – che si attende da 70 anni – per un suo ripensamento, quanto meno sul piano degli indirizzi, nell’era digitale, non
si pone sullo stesso piano dell’emanazione
della doverosa disciplina regolamentare. Ho
chiuso infatti il mio intervento ribadendo
che «il nostro compito, intanto, è quello di
applicare le leggi vigenti».
L’unica novità alla
quale ho collegato l’adozione del regolamento
è che «veda la luce» la norma di legge predisposta
dalla Presidenza del Consiglio. Questo
perché vogliamo conoscere per tabulas se
il Governo, nella sua massima espressione,
condivide la nostra interpretazione sulla legittimazione,
la competenza e i poteri dell’Agcom
nella materia del diritto d’autore. Un’interpretazione
conforme gioverebbe indubbiamente
a una ragionevole e pacificatrice valutazione del problema, di cui su alcuni fronti
non s’è vista finora nemmeno l’ombra. Il che
non significa che sia indispensabile che tale
norma perfezioni il suo iter legislativo, in
quanto si tratterebbe soltanto di una norma
di interpretazione autentica che renda leggibile
per tutti, e non solo per i giuristi, il combinato
disposto delle tre norme (legge n. 248
del 2000, decreto legislativo n. 44 del 2010 e
decreto legislativo n. 70 del 2003 di recepimento
della direttiva 2000/31/CE sul commercio
elettronico), sulle quali si fonda la legittimazione
di Agcom a intervenire.

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