Categories: Giurisprudenza

Digitalizzazione degli scambi informativi: i nuovi adempimenti in materia di Pec

Introdotta, in Italia nel 2005 (DPR 11 febbraio 2005, n.68), la posta elettronica certificata, di solito indicata con l’acronimo Pec, è destinata a diventare uno strumento sempre più utilizzato nell’espletamento di pratiche, sia con la pubblica amministrazione, sia, più in generale, nei molteplici flussi documentali tra aziende.
L’obbligo di dotarsi di un indirizzo certificato, già previsto per le società con decorrenza 29 novembre 2011, dovrà ricadere, infatti, entro il 30 giugno dell’anno in corso, anche sulle ditte individuali già iscritte nel Registro delle imprese alla data del 20 ottobre 2012. Altrimenti c’è il rischio di incappare in sanzioni pecuniarie. A stabilirlo è l’articolo 5 del decreto Sviluppo-bis – decreto legge 18 ottobre 2012, n.179.
Per le imprese di nuova costituzione, invece, l’iscrizione nel Registro sarà subordinata all’indicazione, entro 45 giorni dalla richiesta di registrazione, di un indirizzo Pec.
In una chiara logica di ampliamento dello scenario digitale, il passaggio immediatamente successivo è previsto dall’articolo 5-bis, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale (Cad).
A partire dal prossimo 1 luglio, infatti, il Cad impone – in tutti i casi in cui non sia già stata prevista una diversa modalità di comunicazione telematica – che la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, anche a fini statistici, tra imprese e pubbliche amministrazioni, dovrà avvenire esclusivamente tramite Pec.

Luana Lo Masto

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