Diffamazione, spunta l’art.339 bis per la tutela di amministratori e politici

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In Italia la legislazione sul reato di diffamazione sembra andare in una direzione inversa rispetto ad una maggiore tutela della professione giornalistica.   Il disegno di legge Costa, che prevede l’abolizione del carcere per i giornalisti, giace in Commissione Giustizia a Palazzo Madama. E proprio in Commissione è stato approvato all’unanimità una norma che prevede un aumento di pena per i giornalisti che diffamano amministratori pubblici. La disposizione è l’art.3 di un disegno di legge (firmato da Doris Lomoro, Pd) avente ad oggetto la tutela degli amministratori pubblici. La norma difende pertanto gli interessi di politici, magistrati e amministratori locali nell’esercizio delle loro funzioni.  Se venisse approvata definitivamente la nuova legge entrerebbe nel codice penale, configurandosi come articolo 339 bis.  L’art.339 prevede circostanze aggravanti speciali per determinati  delitti contro la pubblica amministrazione.

Attualmente il reato di diffamazione a mezzo stampa,  regolamentato dalla legge 47/1948, prevede da 1 a 6 anni di carcere.     Con l’entrata in vigore del 339 bis la pena massima salirebbe a 9 anni.

Ma è giusto notare che l’art.595, che disciplina la diffamazione, già prevede un aumento di pena per chi lede la reputazione di un Corpo amministrativo, politico o giudiziario. In questo caso si applica l’art.64, che prevede l’aumento della pena fino ad un terzo nel caso in cui vi sia una sola circostanza aggravante. La presenza di questa norma, come fa notare l’avvocato Malavenda sul “Fatto quotidiano”, rende ininfluente l’aggravio della pena previsto dal 339 bis. Questo perché le aggravanti speciali non si possono sommare, ma deve essere necessariamente applicata quella più grave, già vigente. L’art.13 della legge 47/1948 è di per sé un’aggravante ad effetto speciale ed è più grave di quella prevista dal ddl Lomoro. Quindi la pena potrebbe salire al massimo ad 8 anni, nel caso in cui il giudice decidesse di applicare la nuova norma.

La circostanza per cui è già presente una norma che regola la diffamazione nei confronti di un corpo amministrativo o giudiziario non rende meno sgradita la novità del legislatore.  Di fatto la nuova legge si applica ai singoli politici e magistrati, sancendo perciò una disparità di trattamento tra gli amministratori pubblici e il resto della popolazione, come fa notare la Federazione nazionale della Stampa.  Una modifica che sembra contraria allo stesso dettato costituzionale.

Il 339 bis in pectore genera confusione anche tra gli stessi politici.  Il relatore del provvedimento, Giuseppe Cucca (Pd) ha precisato che esso non è gravemente lesivo nei confronti dei giornalisti, poiché colpisce solo atti intimidatori di natura ritorsiva.  Questo non è del tutto vero. La precisazione sulla ritorsione compare nel titolo, ma non nell’articolo incriminato.  In base a quest’ultimo la diffamazione aggravata si configura anche quando la reputazione altrui non è lesa con finalità ritorsive. Manca, perciò, l’indicazione fondamentale del dolo specifico, senza la quale qualsiasi giornalista è a rischio.  Della confusione della norma sembra essere consapevole anche il M5S,  che ha manifestato il suo disappunto. Ci si chiede, però, perché l’abbia votata in Commissione.

Cosa succederebbe se, prima o poi, venisse approvato anche il disegno di legge che prevede l’abolizione del carcere per i giornalisti?  In quel caso l’art. 339 avrebbe effetti meramente economici. La maggiore velocità del provvedimento a firma Lomoro, parrebbe però indicare un cambio di direzione in questo senso del Parlamento.

 

 

 

 

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