DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA. I LIMITI DELLA CRONACA GIUDIZIARIA

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La cronaca giudiziaria è lecita quando venga esercitata correttamente, limitandosi il giornalista a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o commentare l’attività investigativa o giurisdizionale.
La Cassazione individua i limiti entro cui il diritto di cronaca giudiziaria può operare quale scriminante nella diffamazione a mezzo stampa.

La Corte parte dall’ovvia ed indiscutibile premessa in forza della quale il diritto di cronaca è legittimamente esercitato quando il giornalista si limiti a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o commentare l’attività investigativa o giurisdizionale.

Al giornalista non è invece consentito, prosegue il giudice di legittimità, utilizzare le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti ed autonomamente offensive.

In tal caso, conclude la Cassazione, il giornalista deve assumersi direttamente l’onere di verificare la notizia e di dimostrarne la pubblica rilevanza, non potendo invece reinterpretare i fatti nel contesto di una autonoma ed indimostrata ricostruzione giornalistica.

In altri termini, il giornalista non esercita correttamente il diritto di cronaca quando non si limiti ad essere veicolo di conoscenza per il pubblico rispetto all’attività investigativa o giurisdizionale in corso, ma utilizzi, invece, le informazioni desu­mibili dalle attività sopradette per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche autonomamente offensive.

Va piuttosto ricordato che, secondo l’assunto preferibile, la verità della notizia mutua­ta da un provvedimento giudiziario è da ritenere sussistente ogni qual­volta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti. E’ pertanto sufficiente che l’articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti dell’autorità giudiziaria, non potendosi chiedere al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo d’altra parte il criterio della verità della notizia essere riferito agli svilup­pi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell’articolo.

Per andare esente da responsabilità, in tal caso, è necessario e sufficiente che il giornalista si attenga fedelmente al contenuto del provvedimento giudiziario cui la stessa si riferisce, senza alterazioni o travisamenti di sorta.
(Cassazione penale Sentenza, Sez. I, 15/02/2008, n. 7333 – M.E.)

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