Diffamazione. Iniziano le discussioni sul ddl alla Commissione Giustizia

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anm_togheAlcune delle norme più importanti sulla rettifica, sui blog, sulle Querele Temerarie, sulle multe sostitutive del carcere ma anche sulle responsabilità dei direttori, saranno affrontate in Commissione Giustizia della Camera, per iniziativa dei Parlamentari che quindi non si limiteranno ad una semplice approvazione del testo votato dal Senato il 29 ottobre 2014. La legge, nata per evitare il carcere ai giornalisti, sostituito con un’ammenda fino a 50 mila euro, si è infatti via via arricchita di articoli e commi che rischiano di indurre al conformismo e all’autocensura gli stessi giornalisti nel timore di rappresaglie legali. La legge non prevede soltanto pesantissime sanzioni pecuniarie per le testate registrate, online, cartacee o radiotelevisive, ma anche un assoluto diritto di rettifica da parte del presunto diffamato, che potrà così chiedere una smentita integrale e senza possibilità di replica del giornalista o del direttore responsabile, anche a correzione di un refuso insignificante. Se non bastasse, la legge, in terza lettura presso la commissione Giustizia della Camera, introduce anche la possibilità di richiedere la cancellazione delle notizie diffamatorie qualora riportassero dati fallaci o fossero il frutto di un “illecito trattamento dei dati personali” in esse contenuti. E questa previsione di legge, invocando una sorta di diritto all’oblio non contemperato dal diritto di cronaca e d’informazione, varrebbe anche per altre fonti di notizie come blog, aggregatori e motori di ricerca.

La legge sulla diffamazione che potrebbe presto essere approvata, prevede in particolare:

1) sanzioni pecuniarie fino a 50 mila euro che appaiono da un lato inefficaci per i grandi gruppi editoriali e dall’altro potenzialmente devastanti per l’informazione indipendente, in particolare per le piccole testate online.Inoltre viene pericolosamente ampliata la responsabilità del direttore per omesso controllo, ormai improponibile in via di principio e sicuramente devastante per le testate digitali caratterizzate da un continuo aggiornamento;

2) un diritto di rettifica immediata e integrale al testo ritenuto lesivo della dignità dall’interessato, senza possibilità di replica o commento né del giornalista né del direttore responsabile, e che invece di una “rettifica”, si configura come un diritto assoluto di replica, assistito da sanzioni pecuniarie in caso di inottemperanza, che prescinde, nei presupposti della richiesta, dalla falsità della notizia o dal carattere diffamatorio dell’informazione;

3) l’introduzione di una sorta di generico diritto all’oblio che consentirebbe indiscriminate richieste di rimozione di informazioni e notizie dal web se ritenute diffamatorie o contenenti dati personali ipoteticamente trattati in violazione di disposizioni di legge. Previsione questa che non appare limitata alle sole testate giornalistiche registrate ma applicabile a qualsiasi fonte informativa, sia essa un sito generico, un blog, un aggregatore di notizie o un motore di ricerca, e che fa riferimento al trattamento illecito dei dati che è concetto dai confini incerti in particolare nell’ambito del diritto di cronaca e critica e che non ha alcuna attinenza col tema della diffamazione.

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