Una legge da un lato, un provvedimento di natura amministrativa dall’altro, ma che hanno entrambi in comune l’eventualità di poter incidere sulla libertà dell’uso e dell’accesso ad Internet.Tanto per cominciare, sia per il caso francese che per quello italiano, una segnalazione esterna, in entrambe le procedure, sarebbe sufficiente a far attivare l’Autorità per intervenire sul presunto illecito ed entro otto giorni l’internet server provider dovrà comunicarne l’indirizzo all’Hadopi. In Italia, al contrario, sono previsti cinque giorni di contraddittorio con le parti in causa, una volta scadute le 48 ore disponibili per rimuovere i contenuti protetti. Ad un’attenta analisi, il discorso per il nostro paese rispetto al modello francese tende a complicarsi ulteriormente. La delibera n.668/2010 dell’Agcom identifica infatti il fornitore di hosting non solo come un intermediario ma come parte coinvolta nel procedimento inibitorio, dovendo di fatto subentrare al gestore del sito incriminato (portale o blog privato) qualora non fosse possibile individuarlo. Con i relativi costi che la rimozione selettiva comporta (si tratta della procedura mutuata dagli Usa denominata “Notice and take down” ma che nel paese a stelle e strisce verrebbe attivata da una sentenza giudiziaria). Certo qualcuno potrebbe obiettare che la legge francese delegava all’Autorità addirittura l’inibizione della connessione ad Internet per chi condividesse programmi peer to peer al fine di effettuare il download illegale di materiale protetto da copyright. Ipotesi che però è stata scartata dal Consiglio Costituzionale nel 2009 in quanto dichiarata illegittima proprio per l’obbligo di interveto spettante al tribunale. Che cosa accadrà invece in Italia? La quarta e quinta fase dell’istruttoria dell’Agcom prevedono, una volta appurata la violazione da un punto di vista oggettivo, l’avvio di un meccanismo automatico di rimozione del materiale trasmesso illecitamente ed il successivo monitoraggio del rispetto dell’ordine impartito che, in caso di inottemperanza, comporterà le dovute sanzioni previste per legge. Questo significa che il sistema di cancellazione dei contenuti o di inibizione dei siti esteri funzionerà in maniera del tutto autonoma e senza alcuna verifica della posizione di colui che ha inserito il file protetto da copyright o che amministra il sito fuori dai confini italiani. L’accertamento oggettivo della violazione della normativa sul diritto d’autore prescinderà in pratica dalla valutazione di qualsiasi elemento soggettivo associato al dolo o alla colpa. Facendo riferimento alle considerazioni del commissario Agcom, Stefano Mannoni, sostenitore del modello italiano rispetto a quello francese, resta da chiedersi quale tipo di garanzia una simile procedura “lampo” attivata dall’Autorità possa concedere di fatto ai diritti degli utenti.
Manuela Avino
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