In via sperimentale per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, il pagamento dell’Iva avverrà al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo. L’imposta diventa comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.
La fattura dovrà indicare con annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l’indicazione della relativa norma; in mancanza di questa annotazione, si applicano le disposizioni dell’articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Questa norma è subordinata al via libera di Bruxelles. Un decreto del ministro dell’Economia stabilirà dopo l’autorizzazione, il volume d’affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione e le modalità di attuazione dell’articolo.
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