DECRETO SALVA CRISI. OBBLIGO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (art. 16)

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Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata.
L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato dovranno comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. Le amministrazioni pubbliche istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le comunicazioni tra i soggetti della Pubblica amministrazione possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi avviene liberamente e senza oneri. L’estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
Luisa Anna Magri

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