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DECRETO FISCALE. IL TESTO DEFINITIVO DELL’ART.16 (Disposizioni in materia digitale terrestre)

Il testo definitivo dell’art.16 (Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre) del decreto collegato alla finanziaria.
In rosso le modifiche approvate.

Articolo. 16.
(Disposizioni in materia di sistema digitale
terrestre).

1. Entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori ovvero
gli importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e
sull’imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica
analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm 24×10 con la
scritta: «questo televisore non è abilitato a ricevere autonomamente
trasmissioni in tecnica digitale». Per gli apparecchi già distribuiti ai
rivenditori l’obbligo grava su questi ultimi.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli
apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di
apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un
sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli
apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano
un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione
digitale.
4. All’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato
dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole:
«entro l’anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro l’anno 2012».

4-bis.
Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, la lettera p) è sostituita dalla
seguente:
«p) "ambito locale televisivo" l’esercizio dell’attività di
radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci,
anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della
popolazione nazionale; l’ambito è denominato "regionale" o "provinciale" quando
il bacino di esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva è unico e
ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l’emittente
non trasmette in altri bacini; l’espressione "ambito locale televisivo"
riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in
ambito regionale o provinciale»;
b) all’articolo 23, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la
radiodiffusione televisiva in ambito locale all’interno di ciascun bacino di
utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera p), un medesimo soggetto può detenere,
anche tramite società controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni
e autorizzazioni per l’esercizio dell’attività televisiva in ambito locale. In
caso di diffusioni interconnesse, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 29».

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