DECRETO FISCALE. IL TESTO DEFINITIVO DELL’ART.10 BIS (Contributi editoria e radiotelevisione)

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Articolo 10-bis.
(Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali
e di radiodiffusione sonora e televisiva).

1. All’articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quater è
inserito il seguente:
«2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti
radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei
seguenti criteri, e ciò in via di interpretazione autentica del medesimo comma
2-ter:
a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per
oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina,
slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e
Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti
radiotelevisive o da terzi per loro conto;
b) devono possedere i requisiti previsti dall’articolo 1, commi 2-bis,
2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive
modificazioni;
c) l’importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009 è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande
inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota
spettante alle emittenti radiofoniche è suddivisa, tra le emittenti radiofoniche
stesse, ai sensi e per gli effetti del regolamento di cui al decreto del
ministro delle comunicazioni 1o ottobre 2002, n. 225, adottato in
attuazione dell’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
mentre è suddivisa tra le emittenti televisive stesse ai sensi della presente
legge.».

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