Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2018, n. 90

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Regolamento recante le modalita’ ed i criteri per la concessione d’incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell’articolo 57-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. (18G00115) (GU Serie Generale n.170 del 24-07-2018)

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina dell’attivita’  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri, ed in particolare l’articolo 17, comma 3;

Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.123,   recante disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera  c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la  legge  26  ottobre  2016,  n.  198,  ed  in  particolare, l’articolo 1;

Visto l’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96, come modificato  dall’articolo  4,  comma  1,  del  decreto-legge  16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4 dicembre 2017, n. 172;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’ quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni ed in particolare l’articolo 17;

Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio   2010,   n.   73,   recante disposizioni urgenti tributarie  e  finanziarie  di  potenziamento  e razionalizzazione delle riscossione tributaria anche  in  adeguamento alla normativa comunitaria, ed in particolare l’articolo 1, comma 6;

Vista la definizione di microimprese, di piccole e di medie imprese contenuta nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e nel decreto del Ministro delle attivita’  produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  238  del  12 ottobre 2005, nonche’ la definizione di start-up innovative contenuta nell’articolo  25  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Considerato  che  il  comma  1  del  citato  articolo  57-bis   del decreto-legge n. 50 del  2017  dispone,  al  terzo  periodo,  che  il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  sopra  richiamato stabilisce che agli eventuali adempimenti europei, nonche’  a  quelli relativi al registro nazionale degli  aiuti  di  Stato,  provvede  il Dipartimento per l’informazione e  l’editoria  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri;

Vista la procedura di notifica alla Commissione europea avviata, ai sensi dell’articolo  57-bis,  comma  1,  terzo  periodo,  del  citato decreto-legge n. 50  del  2017,  in  ordine  alla  maggiorazione  del credito d’imposta prevista per le  microimprese,  per  le  piccole  e medie imprese e per le start-up innovative, in pendenza  della  quale l’applicazione  della  predetta  maggiorazione   e’   temporaneamente sospesa;

Visto l’articolo 52 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Ritenuta la necessita’ di stabilire le modalita’  e  i  criteri  di attuazione della misura di incentivazione fiscale di  cui  al  citato articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017;

Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell’8 marzo 2018  e del 10 maggio 2018;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e di  concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri inviata ai sensi dell’articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400,

  Adotta  il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

  1. Il presente decreto, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti  di  Stato,   individua   le   disposizioni   applicative   per l’attribuzione del contributo sotto forma di credito  di  imposta  di cui all’articolo 57-bis del decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96, come modificato  dall’articolo  4,  comma  1,  del  decreto-legge  16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4 dicembre 2017, n. 172, con riferimento, in particolare:

a) ai soggetti beneficiari;

b) agli investimenti ammissibili e a quelli esclusi;

c) ai limiti e alle condizioni dell’agevolazione concedibile;

d) alla procedura  e  alle  modalita’  di  concessione  idonee  ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa;

e) all’effettuazione dei controlli, alla determinazione dei casi di revoca del contributo nonche’ alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito di imposta.

Art. 2

Soggetti beneficiari

  1. Le imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonche’ gli enti non commerciali, possono  beneficiare  del credito  d’imposta  in  relazione  agli  investimenti   in   campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche  on-line,  e sulle  emittenti  televisive  e  radiofoniche  locali,  analogiche  o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio  2018,  il  cui  valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi  investimenti  effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. L’incremento percentuale e’ riferito al complesso degli  investimenti  effettuati, rispetto all’anno precedente, sui mezzi di  informazione  di  cui  al periodo precedente.
  2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 possono  beneficiare  del credito di imposta  esclusivamente  sugli  investimenti  pubblicitari incrementali sulla stampa  quotidiana  e  periodica,  anche  on-line, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017,  purche’  il  loro valore superi almeno dell’1  per  cento  l’ammontare  degli  analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi  mezzi  di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.
  3. Il credito d’imposta  e’  pari  al  75  per  cento  del  valore incrementale degli investimenti effettuati, tenendo conto del  limite massimo   complessivo   delle   risorse   di   bilancio   annualmente appositamente stanziate, che costituisce tetto di spesa.
  4. Il credito d’imposta di cui al comma 3 e’  elevato  al  90  per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese, di cui  alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio  2003, e al decreto del Ministro delle attivita’ produttive 18 aprile  2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e nel caso di start-up innovative, di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 17 dicembre 2012, n.  221.  La  concessione  della  maggiorazione  e’ subordinata al perfezionamento, con esito positivo,  della  procedura di notifica alla Commissione europea,  in  pendenza  della  quale  e’ concessa la misura ordinaria del 75 per cento.
  5. Ai destinatari del credito  d’imposta  si  applicano,  ai  fini dell’attribuzione del beneficio, le disposizioni di cui  all’articolo 91 e seguenti del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159, ovvero quelle di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n.190, per le categorie di operatori economici ivi previsti.

Art. 3

Investimenti ammissibili

  1. Gli investimenti incrementali ammessi al credito d’imposta sono quelli riferiti  all’acquisto  di  spazi  pubblicitari  e  inserzioni commerciali,  effettuati  esclusivamente  su  giornali  quotidiani  e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero  editi  in  formato digitale con le caratteristiche indicate all’articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017,  n.  70,  ovvero  nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e  radiofoniche  locali, analogiche o digitali. Gli investimenti pubblicitari  ammissibili  al credito  d’imposta  sono  effettuati  su  emittenti  radiofoniche   e televisive locali iscritte presso  il  Registro  degli  operatori  di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero  5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e su giornali iscritti presso  il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori  di comunicazione e dotati  in  ogni  caso  della  figura  del  direttore responsabile. Sono escluse dal credito d’imposta le  spese  sostenute per l’acquisto  di  spazi  nell’ambito  della  programmazione  o  dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere  televendite  di beni  e  servizi  di  qualunque  tipologia  nonche’  quelle  per   la trasmissione  o  per  l’acquisto  di  spot  radio  e  televisivi   di inserzioni o spazi promozionali relativi  a  servizi  di  pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro,  di  messaggeria  vocale  o chat-line con servizi a sovraprezzo.
  1. Ai soli fini dell’attribuzione del credito di imposta le  spese per l’acquisto di pubblicita’ sono ammissibili al netto  delle  spese accessorie, dei costi  di  intermediazione  e  di  ogni  altra  spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche  se  ad  esso funzionale o connessa.

Art. 4

Limiti e condizioni dell’agevolazione concedibile

  1. L’agevolazione  e’  concessa  a   ciascun   soggetto   di   cui all’articolo 2, comma 1, nel rispetto del  limite  delle  risorse  di bilancio annualmente stanziate, che costituisce il tetto di spesa  da ripartire.  Nel  caso  di  insufficienza  delle  risorse  disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla  ripartizione  delle stesse tra i  beneficiari  in  misura  proporzionale  al  credito  di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi  dell’articolo  2, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali, ed al 2 per cento delle  risorse  annue  destinate  agli  investimenti  sulle emittenti radiofoniche  e  televisive  locali,  tenendo  conto  delle distinte imputazioni previste  dall’articolo  57-bis,  comma  3,  del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal  decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.  Eventuali  residui  disponibili  per  effetto dell’applicazione del periodo precedente sono ulteriormente ripartiti tra i richiedenti che non  hanno  superato  i  precitati  limiti,  in misura proporzionale alle rispettive richieste ammesse.
  2. Le spese  si  considerano  sostenute  secondo  quanto  previsto dall’articolo 109 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, recante  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi. L’effettuazione di tali spese  deve  risultare  da  apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241, legittimati a rilasciare il visto di  conformita’  dei  dati  esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti  che  esercitano  la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.
  1. Il credito  d’imposta  e’  alternativo  e  non  cumulabile,  in relazione a medesime voci  di  spesa,  con  ogni  altra  agevolazione prevista  da  normativa  statale,  regionale  o  europea  salvo   che successive  disposizioni  di  pari  fonte  normativa  non   prevedano espressamente la cumulabilita’ delle agevolazioni stesse.
  2. Il  credito  d’imposta  e’   utilizzabile   esclusivamente   in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  dopo  la   realizzazione   dell’investimento incrementale  nella  misura  indicata  dal   provvedimento   di   cui all’articolo 5, comma 3, del presente regolamento.
  3. Ai fini dell’utilizzo del credito di imposta,  il  modello  F24 deve essere presentato esclusivamente tramite  i  servizi  telematici dell’Agenzia delle entrate,  pena  lo  scarto  del  modello  F24.  Il medesimo modello F24 e’ altresi’  scartato  qualora  l’ammontare  del credito  d’imposta  utilizzato  in  compensazione  risulti  eccedente l’importo spettante.

Art. 5

Procedura di accesso all’agevolazione

  1. Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati,  nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, presentano un’apposita comunicazione telematica con le  modalita’  definite  con provvedimento amministrativo del Dipartimento  per  l’informazione  e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. La comunicazione di cui al comma 1 e’ sottoscritta  dal  legale rappresentante  dell’impresa,  dell’ente  non   commerciale   o   dal lavoratore autonomo e contiene:
  3. a) gli  elementi  identificativi   dell’impresa,   dell’ente   non commerciale  o  del  lavoratore  autonomo,  ivi  compreso  il  codice fiscale;
  4. b) il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare sugli organi di cui all’articolo 3, comma 1;
  5. c) la misura percentuale e l’ammontare complessivo dell’incremento dell’investimento pubblicitario realizzato o  da  realizzare  con  il raffronto con l’anno precedente con distinta evidenza per ciascun dei due fondi richiamati all’articolo 4, comma 1;
  6. d) l’ammontare del  credito  di  imposta  richiesto  distinto  per ciascuno dei fondi di cui all’articolo 4, comma 1.
  7. Entro il  30  aprile  di  ciascun  anno,  il  Dipartimento  per l’informazione  e  l’editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri forma un elenco  dei  soggetti  richiedenti  il  credito  di imposta con l’indicazione dell’eventuale percentuale  provvisoria  di riparto  in  caso  di  insufficienza  delle   risorse   e   l’importo teoricamente fruibile  da  ciascun  soggetto  dopo  la  realizzazione dell’investimento    incrementale.    L’ammontare     del     credito effettivamente  fruibile   dopo   l’accertamento   in   ordine   agli investimenti   effettuati   e’   disposto   con   provvedimento   del Dipartimento per l’informazione e  l’editoria  della  Presidenza  del Consiglio  dei  ministri  pubblicato  sul  sito   istituzionale   del Dipartimento stesso.
  8. Il credito d’imposta e’ indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a  seguito degli investimenti  effettuati  e  nelle  dichiarazioni  dei  redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare indicano  il  credito  d’imposta  nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in  corso  al 31 dicembre  dell’anno  di  maturazione  del  credito  riferito  agli investimenti effettuati nell’anno solare.

Art. 6

Controlli e cause di revoca

  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri effettua verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla legge per beneficiare dell’agevolazione.
  2. Il credito d’imposta e’ revocato nel caso che  venga  accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in  cui la  documentazione  presentata  contenga  elementi  non  veritieri  o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d’imposta e’  disposta  solo  nel  caso  in  cui  dagli  accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso.
  1. Le verifiche di cui al comma 1 sono effettuate tenendo conto dei criteri che consentono di massimizzare il rapporto  costo-risultato, tra i quali la misura del beneficio concesso, e con le  modalita’  di programmazione e di analisi del rischio utilizzate nell’ambito  delle attivita’ di controllo e di contrasto all’evasione fiscale.
  2. Qualora  l’Agenzia  delle  entrate  o  la  Guardia  di  Finanza accertino,  nell’ambito  dell’ordinaria   attivita’   di   controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o  parziale,  del  credito  di imposta  di  cui  all’articolo  1,  le  stesse  provvedono  a   darne comunicazione in via telematica alla  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri ai fini della revoca di cui al comma 2.
  3. Al recupero di quanto indebitamente fruito si applica l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

Art. 7

Disposizioni finanziarie

  1. Per gli investimenti effettuati nell’anno 2018, nonche’ dal  24 giugno  2017  al  31  dicembre  2017  esclusivamente   sulla   stampa quotidiana e  periodica,  anche  on-line,  il  credito  d’imposta  e’ concesso nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui  all’articolo 57-bis,  comma  3,  del  decreto-  legge  24  aprile  2017,  n.   50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96, come modificato  dall’articolo  4,  comma  1,  del  decreto-legge  16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto della  riserva  prevista  dal  comma 3-bis del medesimo articolo 57-bis.
  2. Per gli anni successivi, il Dipartimento per  l’informazione  e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede,  con avviso da pubblicare, entro il  quindicesimo  giorno  antecedente  la data di apertura del periodo di presentazione delle  domande  di  cui all’articolo 5, comma 1, nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana  e  sul  proprio  sito  istituzionale,  alle   comunicazioni previste dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo  31  marzo 1998, n. 123, in ordine alle risorse disponibili per  la  concessione dell’agevolazione di cui al presente decreto.
  3. All’attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8

Disposizioni transitorie

  1. Per l’anno 2018 la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, e’ presentata a  decorrere  dal  sessantesimo  giorno  ed entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente  decreto  nella  Gazzetta   Ufficiale   e   l’adozione   del provvedimento di cui all’articolo 5, comma  3,  e’  effettuata  entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  2. Per gli investimenti incrementali di cui all’articolo 2,  comma 2, la comunicazione di cui  all’articolo  5,  comma  1  del  presente regolamento e’ effettuata in modo separato nei termini  previsti  dal comma 1.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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