DDL SVILUPPO/ BEREC: L’UNBUNDLING È COMPETENZA DELL’AGCOM

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L’intervento del legislatore nazionale sulle regole per l’accesso alle reti (unbundling) «violerebbe il principio che prevede decisioni indipendenti da parte dei regolatori nazionali», come stabilito dall’Unione europea. È il parere espresso da Georg Serentschy, presidente del Berec, l’organismo dei regolatori europei per le comunicazioni elettroniche. La questione nasce dall’emendamento presentato (e approvato dalla Camera) della Lega al dl semplificazioni.
«La regolamentazione dell’accesso e dell’interconnessione – ha continuato Serentschy -, così come dei servizi di unbundling, sono chiara competenza del regolatore nazionale» – che in Italia è l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – e «tale competenza gli è attribuita dall’Unione europea». «Il Berec – ha indicato Serentschy – ha i poteri di valutare l’attuazione delle decisioni sulla regolamentazione delle telecomunicazioni nei mercati regolamentati, compreso i servizi di unbundling», ha concluso Serentschy.
Parere negativo all’emendamento era stato espresso, proprio in questi giorni, dalla stessa Autorità che metteva in guardia da una possibile procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia. Secondo l’Autorità, infatti, la norma che consente a terzi di intervenire nella manutenzione della rete Telecom sarebbe discordante con la normativa europea, perché dovrebbe essere la stessa Agcom a prevedere tale misura e non il parlamento.
La possibilità di cambiare il testo del disegno di legge si presenterà presto in occasione dell’esame al Senato.
Ecco l’emendamento in questione:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 ed al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall’articolo 34, comma 1 lettera g) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, i servizi di accesso all’ingrosso di rete fissa devono essere offerti agli operatori concorrenti in maniera disaggregata in modo che gli Stessi operatori non debbano pagare per servizi non richiesti e si possa creare un regime concorrenziale anche per i servizi accessori. In particolare, il prezzo del servizio di accesso all’ingrosso di rete fissa deve indicare separatamente il costo della prestazione dell’affitto della linea ed il costo delle attività accessorie quali il servizio di attivazione della linea stessa ed il servizio di manutenzione correttiva. Con riferimento alle attività accessorie, deve essere garantito agli operatori richiedenti anche di poter acquisire tali servizi da imprese terze di comprovata esperienza che operano sotto la vigilanza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in un regime di concorrenza.
47. 016. Fava, Caparini, Torazzi, Vanalli, Bragantini.

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