DDL SULLO SVILUPPO CON DELEGA AL GOVERNO. DOCUMENTI INFORMATICI, NOVITÀ IN VISTA (ART. 48)

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E’ in discussione alla Camera un disegno di legge di semplificazione (AC 1441) che prospetta novità in tema di pubblicazione telematica di atti e una delega al Governo per modificare le norme sulla firma digitale. Ma se il disegno di legge non verrà modificato e corretto in sede di discussione parlamentare, potranno avere effetti ben diversi da quelli previsti.
Entrando nello specifico, l’art. 48 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea) recita:
1. Gli obblighi di pubblicazione di atti e di provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e dei soggetti obbligati nei propri siti informatici.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 possono essere attuati mediante l’utilizzo di siti informatici di altri soggetti obbligati, ovvero di loro associazioni.
3. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui al comma 1 il CNIPA realizza e gestisce un Portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale.
5. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005 al progetto «PC alle famiglie» non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Sicuramente il processo di “informatizzazione” della pubblicità legale, attraverso la pubblicazione su Internet, può essere un fattore di semplificazione, di risparmio e di efficienza. Ma pone il problema della certezza dell’integrità dei testi e delle fonti da cui provengono.
Un elemento di confusione è dato dalla previsione che gli atti e i provvedimenti debbano essere pubblicati dalle amministrazioni e dai soggetti obbligati, oppure da “altri” soggetti obbligati. Se i “soggetti obbligati” sono tali per legge, chi sono gli “altri”? un ulteriore problema è costituito dalle associazioni: la via più semplice è che ogni soggetto pubblichi i provvedimenti di sua competenza, muniti di firma digitale sul proprio sito, che deve essere certificato. In caso contrario la certezza legale degli atti pubblicati su Internet sarà assai discutibile.
Il comma 3 prevede che il portale di accesso sia realizzato e gestito dal CNIPA. Ciò sembra rimandare al sito-vetrina italia. gov.it. Sarebbe opportuno ripensare questo sito, trasformandolo in un completo motore di ricerca degli uffici e degli atti delle pubbliche amministrazioni.
Infine, la previsione contenuta nel comma 4, sulla cessazione degli effetti legali delle pubblicazioni cartacee a partire dal 1° gennaio 2011, è qualcosa di peggio di un proclama a effetto: come si può pensare di togliere al documento cartaceo la valenza legale, prima di aver definito senza possibilità di equivoci i requisiti per l’efficacia giuridica del corrispondente documento informatico e prima che la dematerializzazione degli atti diventi una prassi generalizzata?
Tralasciando le considerazioni amare suscitate dall’ultimo comma, c’è da dire che questa proposta normativa richiama alla mente quello che oggi si può definire uno scandalo: la mancata pubblicazione on line, completa e gratuita, della Gazzetta ufficiale, che si chiede a gran voce dal lontano. Con l’aggiunta della pubblicazione dei testi vigenti delle leggi e dei decreti continuamente e ripetutamente modificati nel corso degli anni, in edizione curata e certificata dall’editore delle leggi, il Ministero della giustizia. Per avere un’idea delle dimensioni del problema, basta considerare la legge 633 del 1941 sul diritto d’autore: in sessantasette anni ha subito decine di modifiche, ma non ne esiste una versione ufficiale a disposizione dei cittadini! (www.interlex.it)

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