Categories: Giurisprudenza

DDL LAVORO: L’ITER ALLA CAMERA DEL VOUCHER AGRICOLTURA

Se ne è sentito parlare molto ultimamente in merito al ddl lavoro, del voucher per i lavori agricoli, e se ne torna a parlare ora in merito all’emendamento che lo approva.
Nella fattispecie il voucher altro non è che un buono lavoro che viene corrisposto al lavoratore occasionale, prestazioni occasionali, definite appunto accessorie ,dall’articolo 11, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario.
Questo tipo di lavoro non gode dei diritti disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari e quant’altro ma beneficia del diritto alla pensione.
Quali i vantaggi e svantaggi per prestatore e committente? Il committente non è tenuto alla stipula di alcun contratto di lavoro ed ha la copertura assicurativa Inail per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione.
Di contro il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
I limiti che interessano questo tipo di modalità lavorativa sono di genere economico: per il prestatore l’attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dare luogo a compensi superiori a 5.000 euro nette, nel corso di un anno solare, da parte di ciascun singolo committente.
Per i percettori di prestazioni il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di 3.000 euro per anno solare.
Il voucher è stato introdotto nel 2003 con lo scopo di regolamentare quelle attività sommerse di lavoro nero, in particolare il voucher fu applicato al settore agricolo nel 2008 , settore in cui ha di fatto goduto della maggiore applicazione.
Ora la discussione sul ddl lavoro ha toccato anche il punto voucher, approvato con alcune modifiche, il testo si configura come emendativo del decreto legislativo istitutivo del lavoro accessorio n. 276/2003.
Rimane la concessione del lavoro accessorio purché non superi i 5.000 € di compenso per anno solare; tale limite rimane e può essere ripartito per diversi committenti purché ciascun lavoro non superi i 2.000 €.
I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:
pensionati e giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado.
Ciò che viene modificato è l’art. 72 del decreto legislativo n. 2003/276, prevedendosi un meccanismo di valore orario del voucher e di progressivo adeguamento, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
Per i dettagli si attende la votazione alla Camera di martedì prossimo e mercoledì è con buona probabilità prevista la fiducia sul testo del ddl modificato dalla Commissione.

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