DDL INTERCETTAZIONI. EMENDAMENTO GOVERNO BOCCIATO DAL CSM

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La sesta commissione del Consiglio superiore della magistratura ha dato parere negativo al disegno di legge sulle intercettazioni, presentato dal governo in Parlamento. Il testo di base (il ddl 1415 in discussione alla Commissione Giustizia della Camera) è stato integrato da una serie di emendamenti del governo: non viene più rivista la legge attuale e quindi si possono intercettare i reati con pene superiori ai cinque anni, più altri quali pornografia minorile, contrabbando, delitti contro la pubblica amministrazione, traffico di stupefacenti e armi, ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, molestia o disturbo delle persone attraverso il telefono. Per autorizzare l’intercettazione, però, occorre che ci siano “gravi indizi di colpevolezza”.
Su questo punto il Csm punta il dito. “L’intento del governo – si legge nella bozza di parere – sembra rivolto ad individualizzare lo svolgimento delle intercettazioni, circoscrivendo l’accertamento nei riguardi dei soggetti specificamente identificati a carico dei quali sia raggiunto un elevato livello di congruità degli elementi di responsabilità”. Inoltre, “la soluzione proposta appare eccentrica rispetto alla natura dello strumento d’indagine che è, e resta, un mezzo di ricerca della prova e sproporzionata per eccesso rispetto alle esigenze di accertamento dei colpevoli di reati che destano grave allarme sociale, in quanto, specie nella fase iniziale, tali indagini non possono consentire un siffatto livello di individualizzazione della responsabilità”.
Non solo: con questa modifica alla norma, si assisterebbe a “una vera trasformazione, sostanziale e funzionale, dello strumento investigativo, che viene in tal modo sottratto alla disciplina prevista per i mezzi di ricerca della prova (e tali sono le intercettazioni, insieme alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri) per essere, in modo incoerente ed incongruo, assoggettato alla disciplina prevista per le misure cautelari (e tali non sono e non possono essere le intercettazioni, le quali possono essere disposte anche nei confronti di persone non indagate, purché siano indispensabili per le indagini in ordine ad un reato per la cui sussistenza vi siano gravi indizi)”.
“La modificazione proposta appare, peraltro, non tener conto del fatto che nella stragrande maggioranza dei casi – ed in particolare con riferimento a reati che determinano un elevato allarme sociale – l’indagine penale serve proprio ed esclusivamente a scoprire non il fatto, ma chi ne è l’autore. È bene segnalare che una siffatta modifica potrebbe condurre ad impedire od ostacolare proprio questa attività di ricerca. Deve, in proposito, essere sottolineato che nella gran parte delle indagini relative a reati di criminalità comune, ma pur sempre che destano rilevante allarme sociale (omicidi, violenze sessuali, rapine, truffe, estorsioni, corruzioni, pedopornografia, sequestro di persona a scopo di pedofilia etc.) le intercettazioni vengono oggi proficuamente eseguite in presenza dei gravi indizi di reato, proprio al fine di acquisire gli spunti necessari ad individuare gli indagabili e a far emergere gli elementi di colpevolezza inizialmente sfumati e che possono tradursi, attraverso le captazioni, in fonti di prova indispensabili a carico di soggetti indiziati”.
Fabiana Cammarano

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