DDL COMUNITARIA/ FIOCCANO EMENDAMENTI PER SOPPRIMERE LA PROPOSTA DELLA LEGA DI IMBAVAGLIARE LA RETE

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Levata di scudi alla Camera contro una norma inserita nella legge comunitaria da un emendamento del leghista Gianni Fava che impone ai fornitori di servizi Internet di rimuovere dalla rete contenuti ritenuti illeciti determinando così una sorta di ‘censura’ al Web. Quella norma, spiegano Sandro Gozi e Silvia Velo, che hanno presentato un emendamento per sopprimerla, “crea una serie di distorsioni contrarie all’intento originario del legislatore europeo e italiano. “Il prestatore del servizio – spiegano – agendo in qualità di mero intermediario, non ha la capacità né il compito di accertarsi se i contenuti segnalati siano effettivamente illeciti. Fra l’altro questa segnalazione potrebbe essere fatta da ‘qualunque soggetto interessato’. Non devono essere imposti ai prestatori di servizio obblighi di identificazione e monitoraggio preventivo dal momento che ciò é in aperto contrasto con la normativa europea sul commercio elettronico e potrebbe avere gravi conseguenze in termini di libertà di espressione e di sviluppo del mercato digitale italiano”.
Durissima l’Idv: mentre Antonio Di Pietro intima un “giù le mani dalla Rete”, per Antonio Borghesi quella norma “é un tentativo di censura della rete”, che va “contro il web e la libertà d’informazione. Ci auguriamo davvero di poterla fermare subito”. E di “bavaglio” da “allarme rosso” parlano Vincenzo Vita e Beppe Giulietti, secondo cui in base a questa norma “si rende possibile a qualsiasi utente chiedere la chiusura di un hosting provider, senza nessun ruolo affidato all’Agcom o alla magistratura”. Il che, a loro dire, “é un colpo ferale alla libertà della rete anche in Italia”. E Per eliminare il ‘Sopa’ italiano fioccano gli emendamenti soppressivi da Pd, Idv e Fli. “Se qualcuno pensa che, per contrastare la pirateria e gli atti illeciti compiuti in Rete, si debba ridurre la libertà di espressione degli utenti, limitare l’attività dei principali operatori del web e introdurre un’insensata inversione dell’onere della prova sulla liceità dei contenuti pubblicati, non ha capito molto di Internet, né di pirateria. E sicuramente non sa cos’é la libertà”, sostiene la finiana Flavia Perina.

L’emendamento Fava:

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
ART. 5-bis. (Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico).
1. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « avvalendosi a tal fine di tutte le informazioni di cui disponga incluse quelle che gli sono state fornite dai titolari dei diritti violati dall’attività o dall’informazione, anche in relazione ad attività o a informazioni illecite precedentemente memorizzate dal prestatore a richiesta dello stesso o di altri destinatari del servizio »;
b) alla lettera b), dopo le parole: « autorità competenti » sono inserite le seguenti: « o di qualunque soggetto interessato, ».
2. All’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« 3-bis. In ogni caso le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto non si applicano:
a) al prestatore che deliberatamente collabora con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti;
b) al prestatore che mette a disposizione del destinatario dei suoi servizi oggetto del presente decreto, o comunque fornisce o presta a suo favore, anche strumenti o servizi ulteriori, in particolare di carattere organizzativo o promozionale, ovvero adotta modalità di presentazione delle informazioni non necessarie ai fini dell’espletamento dei servizi oggetto del presente decreto, che sono idonei ad agevolare o a promuovere la messa in commercio di prodotti o di servizi a opera del destinatario del servizio;
3-ter. Le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità previste dal presente decreto lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo e, in particolare, delle azioni inibitorie previste dal codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, che obbligano a porre fine a una violazione di diritti della proprietà industriale o intellettuale o a impedirla, anche con la rimozione dell’informazione illecita o con la disabilitazione dell’accesso alla medesima».

Gli emendamenti presentati in Aula alla Camera

ART. 18.
(Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico).

  Sopprimerlo.
*18. 50. Palmieri, Formichella.

  Sopprimerlo.
*18. 51. Porcino, Borghesi.

  Sopprimerlo.
*18. 52. Perina, Della Vedova.

  Sopprimerlo.
*18. 53. Lanzillotta.

  Sopprimerlo.
*18. 54. Gozi, Velo, Gentiloni Silveri, Losacco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Sostituirlo con il seguente:
  ART. 18. – (Contrasto al fenomeno della contraffazione che utilizza le reti di comunicazione elettronica). – 1. Al fine di utilizzare le reti di comunicazione elettronica quale strumento per la diffusione del Made in Italy e per la creazione di valore nel rispetto della proprietà intellettuale e per tutela dei marchi e dei brevetti, il Ministro dello sviluppo economico promuove forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nei settori manifatturieri e delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche attraverso il coinvolgimento del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti. Nell’ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Ministro dello sviluppo economico favorisce anche la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione, ne dà comunicazione agli organi comunitari al fine di verificarne la conformità ai regolamenti e alle direttive dell’Unione europea e contribuisce a verificarne la diffusione, riscontrarne l’applicazione e garantirne il rispetto. I codici sono resi accessibili per via telematica sui siti del Ministero dello sviluppo economico, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori. Le modifiche introdotte non generano maggiori oneri a carico dello Stato.
18. 55. Palmieri, Formichella.

  Sostituirlo con il seguente:
  ART. 18. – (Contrasto al fenomeno della contraffazione che utilizza le reti di comunicazione elettronica). – 1. Al fine di utilizzare le reti di comunicazione elettronica quale strumento per la diffusione del Made in Italy e per la creazione di valore nel rispetto della proprietà intellettuale e per tutela dei marchi e dei brevetti, il Ministro dello sviluppo economico promuove forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nei settori manifatturieri e delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche attraverso il coinvolgimento del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti. Nell’ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Ministro dello sviluppo economico favorisce anche la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione, ne dà comunicazione agli organi comunitari al fine di verificarne la conformità ai regolamenti e alle direttive dell’Unione europea e contribuisce a verificarne la diffusione, riscontrarne l’applicazione e garantirne il rispetto. I codici sono resi accessibili per via telematica sui siti del Ministero dello sviluppo economico, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori.
18. 56. Lanzillotta.

  Sostituirlo con il seguente:
  ART. 18. – (Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico). – 1. All’articolo 16, comma 1, alinea, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, le parole «che detto prestatore» sono sostituite dalle seguenti «che per detto prestatore sussistano entrambe le seguenti condizioni».
18. 58. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: , anche in relazione fino alla fine della lettera.
  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere la lettera b);
   al comma 2, capoverso 3-bis, sopprimere la lettera b).
18. 57. Gozi, Losacco, Velo, Gentiloni Silveri.

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