Cronaca giudiziaria e diffamazione: l’indagato non può essere confuso con l’imputato

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Cronaca giudiziaria e diffamazione: le Sezioni Unite restringono l’area dell’errore tollerabile

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza 18 maggio 2025, n. 13200, hanno ridefinito i confini del diritto di cronaca giudiziaria in materia di diffamazione a mezzo stampa.

Il caso e la questione giuridica

La vicenda trae origine da un articolo pubblicato online nel 2013, nel quale un soggetto indagato per tentata truffa veniva presentato come imputato per il reato di truffa. Il Tribunale di Roma aveva escluso la diffamazione, ritenendo che l’inesattezza non avesse inciso sulla ricostruzione complessiva dei fatti. Di diverso avviso la Corte d’appello, che aveva invece condannato editore, direttore responsabile e giornalista, riconoscendo la lesione della reputazione.

Il ricorso in Cassazione ha portato la Prima Sezione civile a sollevare una questione di massima di particolare importanza: se l’erronea attribuzione dello status di imputato, anziché di indagato, possa rientrare tra le inesattezze marginali scriminate dal diritto di cronaca giudiziaria.

Diritto di cronaca e limiti costituzionali

Il punto di partenza resta il bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost. e art. 10 CEDU) e tutela dell’onore e della reputazione. La giurisprudenza consolidata individua tre presupposti necessari per l’operatività dell’esimente del diritto di cronaca: verità (anche putativa) della notizia, pertinenza rispetto all’interesse pubblico e continenza espressiva.

Nel campo della cronaca giudiziaria, tuttavia, tali presupposti sono tradizionalmente interpretati in modo più rigoroso. La diffusione di notizie tratte da atti giudiziari incide direttamente sulla presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost. e richiede una fedeltà sostanziale al contenuto degli atti.

Cronaca giudiziaria e status processuale

Le Sezioni Unite ribadiscono che l’attribuzione della qualità di imputato a chi è soltanto indagato comporta una rappresentazione alterata dello stato del procedimento. La differenza non è meramente formale: l’imputazione presuppone l’esercizio dell’azione penale e il passaggio a una fase in cui l’addebito si è stabilizzato ed è sottoposto al vaglio di un giudice terzo.

L’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p., pur manifestando l’intenzione del pubblico ministero di procedere, non comporta automaticamente la richiesta di rinvio a giudizio. Confondere i due momenti significa anticipare, agli occhi dell’opinione pubblica, un giudizio di maggiore gravità sul coinvolgimento dell’interessato.

Le inesattezze marginali e il loro perimetro

Uno dei nodi centrali affrontati dalla Corte riguarda la nozione di “inesattezza marginale”. Secondo l’impostazione accolta, possono ritenersi tali solo quelle imprecisioni che non alterano in senso peggiorativo l’offensività della narrazione né incidono sulla percezione sociale del fatto.

L’errore sullo status giuridico o sul titolo di reato, quando comporti una rappresentazione più grave della posizione dell’interessato (reato consumato anziché tentato, imputazione anziché indagine), non può essere considerato neutro. In questi casi, l’inesattezza incide sulla struttura essenziale del fatto narrato e ne altera il significato.

Il ruolo del lettore nell’informazione digitale

Un passaggio particolarmente significativo della sentenza riguarda il riferimento al paradigma del lettore. Le Sezioni Unite prendono atto della trasformazione dell’informazione nell’ambiente digitale, caratterizzato da consumo rapido, centralità dei titoli e sintesi estreme.

In questo contesto, la valutazione della portata diffamatoria di una notizia non può prescindere dall’impatto che titoli, sottotitoli e parti graficamente evidenziate hanno sul lettore medio o frettoloso. L’eventuale precisazione contenuta nel corpo dell’articolo non è sufficiente a neutralizzare un’erronea attribuzione iniziale se il contesto complessivo non chiarisce in modo inequivoco la reale posizione processuale.

Il principio di diritto

Le Sezioni Unite formulano un principio di diritto destinato a incidere stabilmente sulla prassi giornalistica: l’esimente del diritto di cronaca giudiziaria non è configurabile quando si attribuisca falsamente a un soggetto la qualità di imputato anziché di indagato, o un fatto diverso nella sua struttura essenziale, idoneo a ledere la reputazione, salvo che il contesto della pubblicazione sia tale da mutarne in modo chiaro e univoco il significato.

La Corte esclude così ogni automatismo, ma restringe in modo netto l’area dell’errore tollerabile.

Considerazioni conclusive

La sentenza n. 13200 del 2025 segna un punto fermo nel rapporto tra informazione giudiziaria e tutela della reputazione. Senza comprimere in astratto il diritto di cronaca, le Sezioni Unite impongono una maggiore responsabilità nella rappresentazione dei dati processuali, soprattutto nell’ecosistema digitale.

Il messaggio è chiaro: la velocità dell’informazione e le esigenze del mercato editoriale non possono giustificare scorciatoie narrative che anticipano giudizi o alterano lo status giuridico delle persone coinvolte. La cronaca giudiziaria resta legittima solo se fedele, proporzionata e consapevole del proprio impatto sociale.

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