Cosa cambia con il recepimento della direttiva Ue sul copyright /6

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Facendo seguito alle nostre circolari 7/20229/2022, 10/2022, 13/2022 e 14/2022, continuiamo l’analisi delle modifiche apportate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177.

Con la circolare di oggi iniziamo l’analisi delle modifiche apportate dal decreto rispetto alla responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online.

Nuova norma: Lettera h) primo comma dell’articolo 1: “dopo l’articolo 70, sono inseriti i seguenti: Art. 102-sexies. – 1. Ai fini del presente Titolo si intende per prestatore di servizi di condivisione di contenuti online un prestatore di servizi della società dell’informazione che presenta cumulativamente i seguenti requisiti: a) ha come scopo principale, o tra i principali scopi, di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere o di altri materiali protetti dal diritto d’autore; b) le opere o gli altri materiali protetti sono caricati dai suoi utenti; c) le opere o gli altri materiali protetti sono organizzati e promossi allo scopo di trarne profitto direttamente o indirettamente. 2. Non sono considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi del presente Titolo quelli che danno accesso alle enciclopedie online senza scopo di lucro, ai repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, nonché le piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open source, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, i prestatori di mercati online, di servizi cloud da impresa a impresa e di servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale, salvo che il mercato online o il servizio cloud consenta di condividere opere protette dal diritto d’autore tra più utenti. 3. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, quando concedono l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore o ad altri materiali protetti caricati dai loro utenti, compiono un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico per i quali devono ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti, anche mediante la conclusione di un accordo di licenza, ottenuta direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2017, n. 35. 4. L’autorizzazione di cui al comma 3 include gli atti compiuti dagli utenti che caricano sulla piattaforma del prestatore di servizi opere protette dal diritto d’autore quando non agiscono per scopi commerciali o la loro attività non genera ricavi significativi. 5. Non si applica la limitazione di responsabilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ai casi di cui al presente Titolo. Art. 102-septies. – 1 I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, in mancanza dell’autorizzazione di cui all’articolo 102-sexies, sono responsabili per gli atti non autorizzati di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico di opere e di altri materiali protetti dal diritto d’autore, salvo che dimostrino di avere soddisfatto cumulativamente le seguenti condizioni: a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione secondo elevati standard di diligenza professionale di settore; b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore i massimi sforzi per assicurarsi che non sono rese disponibili opere e altri materiali specifici per i quali hanno ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; c) avere, dopo la ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata da parte dei titolari dei diritti, tempestivamente disabilitato l’accesso o rimosso dai propri siti web le opere o gli altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto, secondo il livello di diligenza richiesto alla lettera b), i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro. 2. Per stabilire, secondo il principio di proporzionalità, se il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online è esente da responsabilità, sono presi in considerazione, con valutazione caso per caso, anche la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o di altri materiali caricati dagli utenti del servizio, nonché la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi. In ogni caso, non è esente da responsabilità il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online che pratica o facilita la pirateria in materia di diritto d’autore. 3. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online forniscono tempestivamente ai titolari dei diritti, su richiesta di questi ultimi, informazioni complete e adeguate sulle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e, quando sono stati conclusi accordi di licenza tra i prestatori di servizi e i titolari dei diritti, informazioni sull’utilizzo dei contenuti oggetto degli accordi. 4. L’applicazione delle disposizioni del presente Titolo non comporta un obbligo generale di sorveglianza. Art. 102-octies. – 1. I nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, che operano nel mercato dell’Unione europea da meno di tre anni e hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro, calcolati in conformità alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, sono responsabili ai sensi dell’articolo 102-septies salvo che dimostrino cumulativamente di aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione e di avere, in seguito alla ricezione di una segnalazione sufficientemente circostanziata, tempestivamente disabilitato l’accesso alle opere o ad altri materiali segnalati o aver rimosso dai propri siti web tali opere o altri materiali. 2. I prestatori di servizi di cui al comma 1 che hanno un numero medio di visitatori unici mensili riferiti all’anno solare precedente superiore a 5 milioni, per l’esenzione di responsabilità di cui al comma 1 devono dimostrare altresì di aver compiuto i massimi sforzi per impedire il futuro caricamento di opere o di altri materiali segnalati per i quali i titolari dei diritti hanno fornito informazioni pertinenti e necessarie.”.

Commento: Le nuove disposizioni impongono ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti on line l’obbligo di chiedere un’autorizzazione ai titolari dei diritti per le opere protette dal diritto d’autore anche nell’ipotesi in cui i contenuti vengono caricati dagli utenti. Nell’ipotesi in cui l’autorizzazione non venga rilasciata dai titolari, i prestatori di servizi diventano responsabili della lesione dei diritti nell’ipotesi in cui non sono in condizione di dimostrare di aver adottato con diligenza tutte le misure necessarie ad evitare le violazioni. L’articolo 102 – octies prevede una modulazione diversa per i prestatori di servizi di condivisione dei contenuti che operano da meno di tre anni e che hanno un fatturato inferiore annuo inferiore ai 10 mni di euro.

Per approfondire

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