CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO: LIBERTÀ DI STAMPA PIU’ IMPORTANTE DELLA PRIVACY

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A differenza di quanto sta avvenendo in Italia, dove il Governo si appresta ad approvare una legge che limita la libertà di stampa e di divulgazione di notizie legate ai processi giudiziari, la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza del 10 febbraio 2009, riconosce, ai giornalisti, ampi poteri di valutazione sulle modalità di pubblicazione di una notizia accompagnata da una fotografia. Anche se si tratta della divulgazione del nome dell’imputato prima dell’udienza e dei capi d’imputazione su un processo penale ancora pendente.
In Finlandia, un’imprenditrice indagata per frode fiscale, aveva chiesto un indennizzo ritenendo che la pubblicazione di un articolo su indagini a suo carico, prima della conclusione del processo, e la pubblicazione di una sua fotografia, avessero violato il suo diritto alla privacy. La Corte suprema finlandese aveva confermato l’obbligo per i giornalisti di risarcire con 10mila euro la donna, soprattutto per la pubblicazione della foto.
Su ricorso dei due giornalisti e dell’editore condannati, si è espressa la Corte europea dei diritti dell’uomo che ha ribaltato la sentenza, condannando la Finlandia. Secondo Strasburgo, le ingerenze nel diritto alla libertà di espressione da parte delle autorità statali devono essere motivate da un bisogno sociale imperativo e proporzionate a un fine legittimo. Nel valutare se tali esigenze sussistano, le autorità nazionali hanno un margine di discrezionalità, che però non solo non è illimitato, ma deve tener conto delle posizioni della stessa Corte europea il cui compito è quello di stabilire in via definitiva “se una restrizione è conciliabile con il diritto alla libertà di espressione protetto dall’articolo io della Convenzione”.
Nella valutazione degli interessi in gioco – diritto alla privacy e diritto ad informare – la Corte fa pendere l’ago della bilancia a vantaggio di quest’ultimo. A patto che il giornalista fornisca informazioni, agendo in buona fede e con la dovuta attenzione, su notizie di interesse pubblico e che le fotografie non forniscano dettagli sulla vita privata. Spetta poi al giornalista – non alla Corte europea e né ai tribunali nazionali – verificare se la pubblicazione di notizie e fotografie di una persona indagata siano necessarie. Sul caso specifico, la Corte ha sottolineato l’importanza della diffusione della notizia riguardante l’indagine a carico dell’imputata che contribuisce ad attirare l’attenzione su un problema generale come quello degli abusi sull’utilizzo di fondi pubblici.
Risulta, dunque, sempre per i giudici di Strasburgo, ingiustificata la condanna al risarcimento dei danni a carico dei giornalisti che si sono limitati a fornire notizie di interesse pubblico, specificando che le indagini erano ancora in corso. Di qui non solo la condanna per violazione del diritto alla libertà di espressione, ma anche l’obbligo dello Stato di risarcire i danni morali ai giornalisti e all’editore.
Fabiana Cammarano

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