Categories: Giurisprudenza

CORTE DI GIUSTIZIA UE: PER LA DIFFAMAZIONE VIA INTERNET SI PUÒ AGIRE IN DIVERSI STATI

I giudici di Lussemburgo, con una sentenza emessa oggi, estendono le forme di tutela per chi subisce offese sulla rete su tutto il territorio dell’Unione europea.
La vittima di lesioni dei diritti della personalità potrà da ora chiedere risarcimento in ogni Stato membro dove ritiene di aver subito danno. Ma può anche adire i giudici di ciascuno Stato dell’Unione sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile o lo sia stata. Ciascuno di tali giudici sarà competente unicamente per i danni cagionati all’interno del proprio paese.
Questi i punti salienti della sentenza che aggiunge un tassello importante su una materia ancora priva di regolamentazione uniforme. Partendo infatti dalla considerazione che la pubblicazione di contenuti su Internet possono essere consultati istantaneamente da un numero indefinito di internauti nel mondo, i giudici concludono che ciò produca l’effetto di accrescere il danno e rendere più difficile individuare i luoghi dove esso via via si realizzi.
Siccome l’impatto sui diritti della personalità di un’informazione messa in rete può essere valutata meglio dal giudice del luogo in cui la vittima possiede il proprio centro di interessi, la Corte ha designato quel giudice come competente per la totalità dei danni causati sul territorio dell’intera Unione.
La Corte aggiunge poi che la vittima può sempre adire i giudici di ciascuno Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata, ma in tal caso essi saranno competenti solo per il danno causato in quel paese. Mentre, la persona lesa può anche adire, per la totalità del danno cagionato, i giudici dello Stato membro del luogo in cui si è stabilito il soggetto che ha messo tali contenuti in rete. Tuttavia, chiarisce la Corte, il gestore di un sito Internet, cui si applica la direttiva sul commercio elettronico, non può essere assoggettato, nello Stato di residenza della vittima, a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto dello Stato membro in cui è stabilito.

(Il Sole24ore)

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