Cassazione, una testata web è assimilabile ad una tradizionale

Le sezioni unite penali della Cassazione hanno sancito che una testa giornalistica telematica è assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di stampa e soggiace alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l’attività di informazione professionale diretta al pubblico

Una testata giornalistica telematica e’ “assimilabile funzionalmente a quella tradizionale”, rientra “nel concetto ampio di ‘stampa’” e “soggiace alla normativa, di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l’attivita’ di informazione professionale diretta al pubblico”. Lo hanno sancito le sezioni unite penali della Cassazione, che, con una sentenza depositata oggi, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non puo’ essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non e’ compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa”. La Suprema Corte ha affrontato il tema del sequestro preventivo di testate on line nell’ambito del procedimento, in cui sono stati indagati i giornalisti Luca Fazzo e Alessandro Sallusti per diffamazione a mezzo stampa di un magistrato di Cassazione relativamente a un articolo pubblicato sul sito ‘Il Giornale.it’. Il gip di Monza aveva disposto il sequestro preventivo, mediante “oscuramento”, della pagina contenente l’articolo, e tale sequestro era stato confermato dal Riesame. La Cassazione, invece, ha annullato senza rinvio i provvedimenti dei giudici di Monza, e, con un’articolata sentenza, distingue anche la stampa telematica dal “vasto ed eterogeneo ambito della diffusione di notizie e informazioni da parte di singoli soggetti in modo spontaneo”. Forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, pagine Facebook “sono certamente espressione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ma non possono godere delle garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa. Rientrano infatti – si osserva nella sentenza delle sezioni unite – nei generici siti internet che non sono soggetti alle tutele e agli obblighi previsti dalla normativa sulla stampa”. Secondo la Corte, “e’ di intuitiva evidenza che un quotidiano o un periodico telematico, strutturato come un vero e proprio giornale tradizionale, con una sua organizzazione redazionale e un direttore responsabile (spesso coincidenti con quelli della pubblicazione cartacea) non puo’ certo paragonarsi a uno qualunque dei siti web innanzi citati, in cui chiunque puo’ inserire dei contenuti, ma assume una sua peculiare connotazione, funzionalmente coincidente con quella del giornale tradizionale, sicche’ appare incongruente, sul piano della ragionevolezza, ritenere che non soggiaccia alla stessa disciplina prevista per quest’ultimo”.

fonte: www.francoabruzzo.it

Recent Posts

Sostegno all’informazione, Fnsi richiama il governo: “No al gioco delle tre carte”

Il sostegno all’informazione non può essere esclusivo né parziale, la Fnsi rampogna il governo dopo…

2 ore ago

Gedi, parla Barachini: “Seguiremo la trattativa passo passo”

La cessione di Gedi è debitamente monitorata dal governo: lo ha affermato il sottosegretario Barachini.…

2 ore ago

Francia, il Senato vota per aumentare il fondo di aiuti alle radio locali di quasi 16 milioni di euro

In Francia, il Senato, ancora impegnato nell'esame della sezione di spesa della legge di bilancio…

10 ore ago

Crisi edicole. Un presidio urbano che rischia di scomparire

Le saracinesche abbassate delle edicole sono diventate un’immagine sempre più frequente nelle città italiane. Dai…

1 giorno ago

Manovra, la Fieg chiede più soldi: “Altrimenti sarà blackout”

Manovra, pure la Fieg alza la voce: occorrono più soldi perché il sistema del pluralismo…

1 giorno ago

Gedi, Tajani: “Giornali meglio in mani italiane”, Salvini: “Libertà di impresa”

Antonio Tajani non fa le barricate sulla vicenda Gedi ma ritiene che sia meglio che…

1 giorno ago