Categories: Diritto d'Autore

COPYRIGHT/ LA DELIBERA AGCOM PASSA A CONSULTAZIONE MA CON «QUALCHE» MODIFICA

Dopo la rivolta della Rete che non ha risparmiato alcuno strumento per far sentire la propria voce di protesta in queste settimane, ieri il consiglio dell’Agcom ha approvato un testo della delibera smussato in alcuni punti strategici inerenti alla procedura di intervento ed avviando una consultazione destinata a durare per 60 giorni (rispetto ai 15 assegnati per legge).
Rispetto al precedente testo, che prevedeva uno schema di intervento dell’Autorità pressoché esclusivo, viene ribadito che il suo coinvolgimento sia da ritenersi alternativo rispetto alla consueta via giudiziaria che potrà essere invocata in qualsiasi momento da una delle parti. Ma procediamo per gradi.
Una primo aspetto da rilevare per ciò che attiene agli interlocutori oggetto del provvedimento anti pirateria online, verrebbero esclusi i siti senza «finalità commerciale o scopo di lucro», dicitura che comunque si presta a diverse interpretazioni. Ricordiamo che l’Agcom, contrariamente a quanto indicato dal decreto Romani dall’art. 2 comma 1 lettera a), si era attribuita la competenza ad intervenire anche “sui siti e servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da privati ai fini di condivisione o di scambio nella comunità di interesse”, richiamando l’art. 182bis della legge sul Diritto d’Autore (n. 633/1941). Questo, pur avendo ben presente la funzione di Internet quale «veicolo straordinario di scambio dei file «generati da privati», che costituisce manifestazione di valori costituzionalmente tutelati come la libertà di espressione e libera manifestazione del pensiero» (citazione testuale della delibera).
Lo schema di intervento è ora distinto in due fasi. Durante la prima i detentori della proprietà intellettuale che si costituiscono parte lesa nella procedura, concederanno 4 giorni (non più due giorni) di tempo al presunto violatore per rimuovere i contenuti ritenuti illeciti e cioè un’intera opera o parte di essa o un semplice link di accesso ai medesimi contenuti protetti. In caso di contrarietà dimostrata da una delle parti scatterebbe in automatico la seconda fase, prevedendo la possibilità di rivolgersi all’Agcom, che, «a seguito di un trasparente contraddittorio della durata di 10 giorni, potrà impartire nei successivi 20 giorni (prorogabili di altri 15) un ordine di rimozione selettiva dei contenuti illegali o, rispettivamente, di loro ripristino, a seconda di quale delle richieste rivoltegli risulti fondata». Agli utenti verrà garantita la partecipazione al contraddittorio per avanzare le propri ragioni ed in caso di riconoscimento «oggettivo» dell’illecito la possibilità di rivolgersi al Tar del Lazio per opporsi al pagamento della multa prevista per legge e che potrà arrivare fino a 250mila euro. In ogni caso l’Agcom bloccherà la procedura privilegiando l’intervento della magistratura, qualora richiesto. Per i siti esteri, invece, non soggetti ad alcuna sanzione pecuniaria, l’inibizione sarà preceduta da avvisi (warnig) ai provider di rete che potranno decidere se oscurare il sito oppure no, eventualità che potrà essere decretata anche mediante sentenza giudiziaria. L’oscuramento potrà essere ad ogni modo sempre possibile qualora sia presente un’immagine con una pagina cartacea, una condizione posta a garanzia degli editori.
Manuela Avino

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